Controlli e liti

Regole d’emergenza per le liti fiscali nel Dl Ristori, ma c’è il rischio rallentamento

Le disposizioni del Dl 137/2020 devono fare i conti l’attuazione della videoudienza e il contraddittorio documentale

di Marcello Maria De Vito

Detta una nuova regolamentazione dell’udienza tributaria l’articolo 27 del Dl Ristori (Dl 137/2020), con regole valide fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19.

La norma prevede che i presidenti di Ctr e di Ctp possano adottare dei decreti qualora vengano imposti divieti o limiti alla circolazione su tutto o parte del territorio nazionale o altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti interessati dal processo tributario. In pratica, si tratta di decreti organizzativi dell’attività dei magistrati, che devono essere comunicati alle parti almeno cinque giorni prima dell’udienza pubblica o della camera di consiglio.

I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, se le dotazioni informatiche della Commissione lo consentano. Su questo potere sorge il primo dubbio. L’uso della locuzione «si svolgano anche solo parzialmente da remoto» fa ritenere che il primo presidente della Commissione abbia il potere di prevedere che l’udienza si possa svolgere in parte da remoto e in parte in camera di consiglio ovvero con trattazione scritta.

L’udienza da remoto è un’eventualità del tutto teorica, stante l’attuale carenza dell’infrastruttura informatica delle Commissioni (si veda l’articolo del Sole 24 Ore del 27 ottobre). Poiché il potere di emettere il decreto è subordinato alla presenza di divieti di circolazione o di pericolo per la salute dei soggetti interessati dal processo, il presidente, una volta adottato il decreto, disporrà che la decisione sarà assunta sulla base degli atti depositati. In pratica, significa camera di consiglio anche per quelle controversie per le quali era stata chiesta la pubblica udienza.

La norma, però, concede alla parte la facoltà di insistere per la discussione presentando un’apposita istanza. In pratica, si tratta di qualcosa di molto simile a una seconda istanza di pubblica udienza. In tal caso, si procede con la trattazione scritta se non è possibile procedere mediante collegamento da remoto. Ed è noto a tutti che, allo stato, l’udienza da remoto è un cantiere in costruzione. Quindi, in pratica, atteso che l’udienza in presenza che tutti conosciamo è stata travolta dalla nuova ondata epidiemologica, le controversie saranno decise fino alla fine dell’emergenza o in camera di consiglio o con trattazione scritta. Questo sulla base dell’articolo 27 del decreto ristori.

L’articolo 27, però, non vincola il giudice a decidere le controversie con le nuove modalità, dato che la norma non modifica i normali poteri dei giudici. Ciò significa che il giudice può sempre disporre il rinvio dell’udienza se lo ritiene opportuno.

Pertanto, qualora una causa fosse di straordinaria importanza per i valori o per le questioni controverse, se una parte insiste per la discussione in presenza, il presidente può sempre rinviare la trattazione a una data successiva alla fine dell’emergenza.

Ultima e non trascurabile novità del «rito emergenziale» è costituita dal comma 3. La disposizione prevede che i giudici che risiedono in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione, possono chiedere di essere esonerati dal recarsi presso la commissione per partecipare alle udienze o alle camere di consiglio. Se la facoltà sarà esercitata da molti magistrati si potrebbe produrre un forte rallentamento della giustizia tributaria fino alla fine della pandemia.


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