Rendiconti abbreviati senza relazione
Il bilancio in forma abbreviata è disciplinato dall’articolo 2435-bis e permette, alle società che non hanno superato determinati parametri e che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, di fruire di una notevole semplificazione dei contenuti informativi, sia dello stato patrimoniale sia del conto economico che della nota integrativa.
Forma abbreviata
Anche se redatto in forma semplificata, il bilancio deve comunque rispettare la clausola generale dell’articolo 2423 del Codice civile: deve cioè risultare chiaro e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale. Infatti, qualora, per avere una rappresentazione veritiera, si renda necessario integrare i dati forniti, tali informazioni complementari devono essere rese. È bene precisare che l’uso delle semplificazioni è facoltativo non discendendo da alcun obbligo e pertanto è sempre possibile, ad esempio, predisporre un bilancio “misto”, redigendo in forma semplificata la nota integrativa, ma non anche lo stato patrimoniale e il conto economico che potranno assumere la forma ordinaria.
Possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società, che:
non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati; e,
nel primo o successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
totale attivo: 4.400.000 euro;
ricavi delle vendite: 8.800.000 euro;
dipendenti occupati in media: 50 unità.
Partendo dal presupposto che è sempre possibile redigere il bilancio in forma ordinaria, la forma abbreviata consente una maggiore possibilità di aggregazione dei valori contabili, meno dati e dettagli da esporre in nota integrativa nonché l’ esonero dalla redazione della relazione sulla gestione.
Nel bilancio abbreviato lo stato patrimoniale consente di evidenziare solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 del Codice civile con le lettere maiuscole e i numeri romani. Sono inoltre possibili alcuni raggruppamenti in entrambi gli schemi contabili. Chi redige il bilancio abbreviato è esonerato dall’obbligo di predisporre la relazione sulla gestione purché in nota integrativa vengano fornite informazioni sulle azioni proprie e su quelle delle società controllanti.
Micro imprese
Questa ulteriore semplificazione riguarda le società che nel primo esercizio di vita ovvero nel prosieguo, per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti parametri: totale dell’attivo euro 175.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni 350.000 euro; dipendenti occupati in media nell’esercizio 5 unità. Ebbene queste imprese oltre a poter redigere il bilancio in forma abbreviata di cui all’art 2435-bis, godranno anche dell’esonero dalla redazione della nota integrativa a condizione che in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni relative ai conti d’ordine nonché quelle relative ai compensi ed utilità pagati agli amministratori e, se presente, al collegio sindacale. Le micro imprese, in aggiunta, non redigono il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione.