Imposte

Residenti all’estero senza detrazione per i figli a carico

La risposta a interpello 207/2020: opzione possibile solo se il reddito prodotto in Italia rappresenta il 75% del totale

di Francesco Capri

Un contribuente residente all’estero può fruire delle detrazioni previste per i figli a carico, solamente in presenza di tre contestuali condizioni: che il reddito prodotto in Italia sia pari ad almeno il 75% del totale, che non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato estero di residenza, e che quest’ultimo assicuri un adeguato scambio di informazioni con l’Amministrazione finanziaria.

Così l’agenzia delle Entrate con la risposta 207 del 9 luglio 2020 all’interpello presentato da un contribuente italiano, che risiede all’estero ormai da lungo tempo. La domanda che era stata posta riguardava la possibilità di far valere le detrazioni per i figli a carico, rispetto al reddito prodotto in Italia, che, nel caso di specie, riguardava esclusivamente canoni di locazione immobiliare.

L’agenzia delle Entrate, in primo luogo, ripercorre la disciplina prevista per individuare le persone fisiche non residenti (concetto che prescinde dalla nazionalità), specificando che si verifica tale condizione, purché non si sia iscritti all’anagrafe della popolazione residente e non abbia né il domicilio, né la residenza in Italia. In questo caso, in base all’articolo 3 del Tuir, le imposte si applicano solo sui redditi prodotti nel nostro territorio; venendo al punto sollevato dall’istante, l’agenzia delle Entrate richiama il contenuto dell’articolo 24 del Tuir, il quale chiaramente, al comma 3, esclude la possibilità di far valere le detrazioni per carichi di famiglia, e quindi anche quelle previste per i figli a carico.

Nonostante la risposta negativa al quesito del contribuente, non è però del tutto preclusa questa possibilità: dal 2014 è stato introdotto un comma, il 3-bis che, in presenza di determinati presupposti, consente al contribuente estero di liquidare le imposte sui redditi in maniera del tutto analoga, sotto questo profilo, ad un soggetto residente il cosiddetto regime «non residenti Schumacker»).

Entrando nel dettaglio, e coordinando la normativa del Tuir con il decreto attuativo del ministero delle Finanze del 21 settembre 2015, almeno i tre quarti del reddito complessivo del contribuente devono essere prodotto in Italia, rispetto alle risultanze della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato estero di residenza o di altra documentazione fiscale equipollente, per il medesimo periodo di imposta.

Inoltre, non devono essere state fruite agevolazioni del tutto sovrapponibili a quella in esame nello Stato estero; devono essere conservati, per eventuali verifiche, anche le eventuali certificazioni del datore estero, per un rapporto di lavoro dipendente, o copia del bilancio, nell’eventualità di reddito di impresa. Poiché questa documentazione non preclude all’Amministrazione Finanziaria ulteriori approfondimenti, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, ultima condizione, è che sia assicurato, con lo Stato estero di residenza, un adeguato scambio di informazioni.

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