Resta l’incertezza sulla garanzia
Per i depositi Iva dal 1° aprile si cambia: tutte le cessioni interne sono ammesse al regime sospensivo Iva; l’estrazione per la commercializzazione in Italia dei beni è soggetta o all’obbligo del pagamento diretto con F24 o alla presentazione di una garanzia; il depositario assume nuove responsabilità.
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L’estrazione dal deposito Iva dei beni introdotti a seguito di immissione in libera pratica di merci da Paesi terzi è stata assoggettata a un nuovo obbligo di garanzia. Ma non è chiaro se questa nuova garanzia abbia natura diversa da quella prevista al momento dell’ingresso; né si capisce se, nel caso in cui il soggetto che introduce il bene sia lo stesso che lo estrae, debba essere prestata un’ulteriore garanzia o se basti la prima presentata.
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La norma, quando disciplina il pagamento dell’Iva al momento dell’estrazione del bene dal deposito, fa riferimento sempre al caso in cui il deposito sia gestito in conto terzi da un depositario. Ma bisogna tenere presente che, nel caso in cui il deposito sia in conto proprio, le regole previste per il depositario si devono applicare direttamente al depositante.
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Non è chiaro, inoltre, se i beni che vengono introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario siano sempre soggetti, al momento dell’estrazione dal deposito Iva, al meccanismo dell’integrazione della fattura. In particolare, non è chiaro se i beni debbano essere assoggettati a questo meccanismo anche quando sono oggetto in deposito di una cessione.