Controlli e liti

Restano da definire i confini del rapporto con la rottamazione

di Luigi Lovecchio

Un altro aspetto critico della definizione agevolata delle liti pendenti riguarda il suo rapporto con la rottamazione dei ruoli di Equitalia. Si tratta di una questione da tenere in conto in vista del prossimo invio delle comunicazioni dell’Agente della riscossione che liquidano le somme derivanti dalla domanda del debitore.

Nella versione finale del Dl 50/2017 si è opportunamente abbandonata l’idea di creare un rapporto di pregiudizialità necessaria tra la prima e la seconda. Il testo definitivo richiede però che se il contribuente si è già avvalso della rottamazione degli affidamenti «può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente» a quest’ultima. Occorre dunque capire cosa significhi esattamente questa relazione di “unitarietà”.

In primo luogo, non c’è alcun condizionamento nei riguardi dei soggetti che, entro lo scorso 21 aprile, non hanno presentato domanda di rottamazione dei ruoli. Ugualmente, i contribuenti che hanno trasmesso l’istanza con riguardo ad affidamenti in contenzioso sono liberi di non aderire alla definizione delle liti pendenti.

La situazione tipica si verifica qualora, dopo una sentenza sfavorevole della Ctp, il soggetto passivo abbia proposto istanza di definizione con riguardo all’importo corrispondente a 2/3 dell’accertato e voglia ora chiudere la lite sul terzo residuo.

A stretto rigore, la norma parrebbe condizionare l’efficacia della chiusura delle controversie al buon esito della rottamazione degli affidamenti. Questo però comporterebbe l’esigenza di modificare l’insanabile discrasia temporale tra le due discipline. Ed invero, mentre la chiusura delle liti si perfeziona con il pagamento della prima rata da effettuarsi entro il 30 settembre prossimo, la rottamazione degli affidamenti richiede il versamento integrale e tempestivo di tutte le rate, l’ultima delle quali scade il 30 settembre 2018.

Quindi, per esaminare la validità della domanda relativa alle liti pendenti, le Entrate dovrebbero attendere settembre dell’anno prossimo e non potrebbero notificare l’eventuale diniego entro il 31 luglio 2018. La posizione dell’Agenzia, espressa nella recente audizione della direttrice Orlandi (si veda Il Sole 24 Ore del 5 maggio), sembra però differente. Dopo aver affermato che ai fini della chiusura agevolata delle controversie il contribuente «non può rinunciare alla rottamazione dei carichi», ha precisato che le regole di perfezionamento delle due sanatorie restano autonome. Di conseguenza:
• se il contribuente paga la prima rata della definizione delle liti entro il 30 settembre prossimo, il processo si estingue comunque;
• se, invece, non versa qualcuna delle rate successive della rottamazione, l’unica conseguenza sarà che l’intero carico affidato si renderà dovuto senza alcuno sconto.

Se così è, però, non si comprende allora in cosa consista questa relazione di unitarietà. In attesa di chiarimenti, sarà comunque prudente versare la rata di luglio della comunicazione di Equitalia.

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