Retroattivo lo stop ai prelevamenti dei professionisti
La Cassazione ha stabilito che la presunzione legale secondo cui i prelevamenti bancari sono considerati ricavi non può essere utilizzata verso gli autonomi
La indagini finanziarie sono ormai un meccanismo accertativo consolidato, che ha assunto sempre più rilievo nel corso del tempo e che, però, nel 2014, ha avuto un parziale arresto da parte della Corte Costituzionale.
In base all’articolo 32, comma 1, numero 2, del Dpr 600/1973, i dati e gli elementi attinenti ai rapporti finanziari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche e accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei citati rapporti finanziari.
Analogamente, ai fini Iva, l’articolo 51, comma 2, numero 2, del Dpr 633/1972 stabilisce che dati e elementi attinenti ai rapporti finanziari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono a operazioni imponibili.
Secondo la giurisprudenza di legittimità e costituzionale, le presunzioni che assistono le indagini finanziarie, applicabili nei confronti tanto degli imprenditori quanto dei lavoratori autonomi (ma anche nei confronti dei privati, limitatamente ai versamenti) sono di tipo legale relativo, per cui il Fisco è soltanto tenuto a dimostrare le movimentazioni bancarie, senza null’altro dover provare ai fini dell'accertamento, mentre grava sul contribuente l’onere della prova contraria (Cassazione 2432/2017, 14806/2015, 16896/2014, 22540/2012; Corte Costituzionale 225/2005).
La Consulta, però, con la pronuncia 228/2014, ha stabilito che la figura del lavoratore autonomo, pur avendo talune caratteristiche in comune con quella dell'imprenditore, conserva delle specificità che conducono a ritenere arbitraria l’omogeneità di trattamento prevista dall’articolo 32 in relazione alla presunzione relativa ai prelevamenti, secondo cui anche per il lavoratore autonomo, come per l’imprenditore, il prelevamento dal conto corrente corrisponde ad un costo da cui a sua volta si origina un ricavo.
A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, la Cassazione ha adeguato la sua posizione, stabilendo che la presunzione legale secondo cui i prelevamenti bancari sono considerati ricavi può essere utilizzata nei confronti dei soli imprenditori, non anche dei lavoratori autonomi; mentre, le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti (Cassazione 8266/2018, 10711/2020).
In ordine all’interpretazione della portata della citata sentenza della Corte costituzionale, la Cassazione alla fine del 2019 ha stabilito che l’effetto prodotto dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale ha efficacia retroattiva, nel senso che si configura come ius superveniens, che impone in giudizio, anche nella fase di Cassazione, la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l’applicazione della disciplina risultante dalla decisione menzionata.