Reverse charge in edilizia, non rileva l’attività del soggetto appaltante
L’impresa appaltatrice e quella subappaltatrice devono essere due operatori economici che svolgono un’attività rientrante nella sezione F della tabella Ateco 2007
Il reverse charge nel settore edile - disciplinato dalla lettera a), comma 6, articolo 17 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 - prevede vi sia la presenza di almeno tre soggetti, dove l’impresa appaltatrice e il subappaltatore devono essere due operatori economici che svolgono un’attività rientrante nella sezione F della tabella Ateco 2007, mentre nessuna rilevanza assume l’attività svolta dal soggetto appaltante che può anche essere un privato. In assenza di questi presupposti non deve essere applicato...