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Reverse charge in edilizia, non rileva l’attività del soggetto appaltante

L’impresa appaltatrice e quella subappaltatrice devono essere due operatori economici che svolgono un’attività rientrante nella sezione F della tabella Ateco 2007

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di Giampaolo Giuliani

La domanda

In un contratto di subappalto in edilizia, se l’attività eseguita rientra in edilizia e il subappaltatore ha il codice Ateco, tabella F, ma l’appaltatore non ha codice Ateco tabella F, il subappaltatore fattura lo stesso in reverse charge oppure deve fatturare con Iva all’appaltatore che ha un codice Ateco non edilizio, anche se l’attività effettivamente svolta è edile?
F. T. -

Il reverse charge nel settore edile - disciplinato dalla lettera a), comma 6, articolo 17 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 - prevede vi sia la presenza di almeno tre soggetti, dove l’impresa appaltatrice e il subappaltatore devono essere due operatori economici che svolgono un’attività rientrante nella sezione F della tabella Ateco 2007, mentre nessuna rilevanza assume l’attività svolta dal soggetto appaltante che può anche essere un privato. In assenza di questi presupposti non deve essere applicato...