Revisione legale, carte di lavoro da conservare per dieci anni
Individuate le risposte generali di revisione, le stesse devono trovare adeguata formalizzazione nelle carte di lavoro. Tra le attività che il revisore deve documentare rientrano:
●il livello di efficacia del sistema di controllo interno delle società revisionate;
●il grado di struttura organizzativa implementata dalla società revisionata;
●il processo di monitoraggio dei rischi implementato dalla direzione;
●le procedure specifiche che saranno adottate per mitigare eventuali carenze nel processo identificato.
Il piano dettagliato di revisione, fissa preventivamente il sistema delle procedure che devono essere poste in essere sia in fase di identificazione e valutazione del rischio, sia in fase di risposta ai rischi identificati e valutati. La mappatura dei processi aziendali avviene attraverso una serie di attività che si basano su interviste con gli utenti responsabili delle singole funzioni aziendali, attraverso le quali vengono ripercorse le attività svolte e i relativi controlli in cui il singolo processo si articola.
È importante sottolineare come il revisore nella rilevazione della mappatura dei processi non ha come finalità quella di predisporre una procedura aziendale, ma esclusivamente quella di valutare il rischio ed identificarne le attività di controllo, pertanto nelle carte di lavoro dovranno essere delineati i vari punti di controllo, non solo di primo livello ma anche eventuali controlli di secondo e terzo livello. Al fine di una corretta rilevazione dei controlli è opportuno che, oltre a rilevare le attività, si valutino anche i medesimi controlli, mediante lo svolgimento di adeguati test di conformità. Il revisore, ai fini delle attività di audit, può utilizzare check list, memorandum, file di calcolo e altri file di lavoro adeguatamente compilati e formalizzati. La formalizzazione delle carte di lavoro consiste nel riportare il nome del cliente, il periodo di riferimento, l’evidenza del lavoro svolto, l’obiettivo dell’attività svolta, i dati utilizzati ai fini dell’analisi, le relative osservazioni e conclusioni.
Tutte le carte di lavoro dovranno essere firmate, mediante apposizione di sigla e data, dal soggetto che ha svolto la verifica e dal componente del team che ha svolto la supervisione del lavoro. La strategia generale di revisione viene documentata in un programma di lavoro definito Audit planning memorandum. In tale documento il revisore deve riportare una breve descrizione in merito alle informazioni generali (tipo di incarico e dati inerenti), profilo della società, valutazione del sistema contabile e di controllo interno, principi contabili adottati dalla società, eventuali attività svolte a completamento dell’acquisizione del cliente, analitical review, livello di rischio attribuito al cliente, determinazione del livello di materialità e di significatività, strategia di audit, sommario delle circolarizzazioni, composizione del team di lavoro. In un’altra carta di lavoro, il revisore deve identificare i rischi di frode e le procedure attuate al fine di mitigare il rischio stesso. In particolare il revisore nel comprendere i possibili rischi di frode, effettua dei colloqui con la direzione, con la funzione di internal audit e ogni altro soggetto definito rilevante ai fini di una corretta valutazione del rischio id frode. L’eventuale livello di rischio di frode identificato dovrà essere riportato nelle carte di lavoro, con evidenza dell’attività svolta. Al termine dell’attività di audit, il revisore dovrà riportare le proprie osservazioni e le valutazioni in un memorandum conclusivo.
Le carte di lavoro relative allo svolgimento degli incarichi di revisione legale devono essere conservate per 10 anni dalla data della relazione di revisione, così come richiesto dall’articolo 14, comma 2, punto 6, del Dlgs 39/2010 e successive modifiche. Le carte di lavoro relative agli incarichi di revisione contabile del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato e della relazione semestrale, per i quali sono emesse le relazioni di revisione, devono essere completate entro 60 giorni dalla data di emissione della relazione stessa e da tale data non possono essere più oggetto di alcuna modifica o integrazione