Contabilità

Revisore obbligatorio con numeri rilevanti per 2 esercizi consecutivi

di Gabriele Sepio

Accanto all’organo di controllo, per alcuni enti è prevista anche la nomina di un revisore legale dei conti, al quale è affidato il compito di verificare che il bilancio sia conforme alle disposizioni di legge e alle specifiche linee guida individuate per il Terzo settore. Anche in questo caso, è necessario operare una distinzione tra Ets e imprese sociali.

Per i primi, trova applicazione l’articolo 31 del Codice del Terzo settore, che richiede la nomina obbligatoria di un revisore persona fisica o di una società di revisione al ricorrere delle seguenti condizioni:

costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell’articolo 10 del Cts;

superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti:
1) attivo dello stato patrimoniale oltre 1,1 milioni di euro;
2) ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate oltre 2,2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media nell’esercizio oltre 12 unità.

Gli enti esonerati sono quindi generalmente quelli di piccole dimensioni, senza alcuna distinzione in base alla forma giuridica (a differenza di quanto vale per le fondazioni in relazione al controllo).

Per ridurre i costi, l’attività di revisione può essere attribuita anche all’organo di controllo interno, ma in questo caso tutti i suoi membri devono essere revisori iscritti nell’apposito registro. Fa eccezione solo l’ipotesi in cui siano costituiti patrimoni destinati, in quanto in tal caso è necessario che l’attività di revisione sia svolta da un soggetto esterno rispetto all’ente, per assicurarne maggiore autonomia e indipendenza.

Più elevati sono i limiti dimensionali che fanno scattare l’obbligo del revisore per le imprese sociali, la cui nomina è richiesta al superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei parametri di cui all’articolo 2435 bis del Codice civile, ossia: attivo dello stato patrimoniale pari o superiore a 4,4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni pari o superiore a 8,8 milioni di euro; dipendenti occupati in media nell’esercizio oltre 50 unità (articolo 10 del Dlgs 112/17).

Tuttavia, sono fatte salve le disposizioni più restrittive previste per la forma giuridica in cui l’impresa è costituita, come quelle in materia di Spa (ove il revisore è sempre obbligatorio) e di Srl (ove si fa riferimento alle diverse condizioni di cui all’articolo 2477 del Codice civile). Discorso analogo per le coop sociali, la cui normativa specifica prevale sul Dlgs 112/17.

Per quelle costituite in forma di Spa, la nomina è sempre obbligatoria; mentre per le cooperative sociali Srl la nomina scatta al ricorrere delle condizioni dell’articolo 2477 del Codice civile, come modificato dalla recente riforma fallimentare. In questo caso, l’ente potrà scegliere se nominare un controllore interno, cui affidare anche la revisione legale, oppure dotarsi di entrambi gli organi (organo di controllo e revisore).

Come per gli altri Ets, anche nelle imprese sociali l’attività di revisione può essere affidata indifferentemente a un soggetto terzo oppure all’organo di controllo, purché composto interamente da revisori.

Tuttavia, se l’ente è costituito in forma di Spa ed è tenuto alla reazione del bilancio consolidato, il revisore deve essere necessariamente esterno.

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