Revisori legali, dalla Pec all’obbligo di formazione così il Mef potrà accertare le violazioni
In «Gazzetta» il regolamento valido per gli accertamenti successivi al 19 ottobre anche per inosservanze precedenti
Violazione degli obblighi formativi e inosservanza degli obblighi di comunicazione del domicilio digitale. Anche queste violazioni entrano nel regolamento che disciplina il procedimento per l’adozione, da parte del Mef, delle sanzioni amministrative previsto dal decreto sulla revisione legale (Dlgs 39 del 2010). È stato, infatti, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 4 ottobre il decreto del ministero dell’Economia 135/2021, che entrerà in vigore il 19 ottobre 2021.
L’ambito dei controlli
Tra i compiti del Mef (dettati dal Dlgs 39/2021), vi è anche quello di provvedere al controllo in merito:
a) l’abilitazione, compreso lo svolgimento del tirocinio, e l’iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;
b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio;
c) l’adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile e dei principi di revisione;
d) la formazione continua;
e) la verifica del rispetto delle disposizioni del citato decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.
Il ministero dell’Economia è anche chiamato ad adottare provvedimenti sanzionatori nel caso di tali violazioni.
Il regolamento prevede che il Mef, nell’esercizio dei compiti di vigilanza in materia di revisione legale, provvede ad accertare la violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza.
L’accertamento si perfeziona con la redazione del verbale di accertamento, che resta conservato agli atti del Mef.
L’avvio e la fase istruttoria
L’avvio del procedimento sanzionatorio è disposto dalla commissione a mezzo lettera di contestazione degli addebiti. La contestazione degli addebiti è effettuata, quando possibile, immediatamente, e comunque entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento, ovvero di trecentosessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero.
Al termine della fase istruttoria, valutata la proposta della commissione, il Mef, ove non ritenga di disporre l’archiviazione del procedimento, dandone notizia all’interessato, applica, con provvedimento motivato, le sanzioni previste dall’articolo 24 del Dlgs 39/2010 (avvertimento, censura, sanzione amministrativa, sospensione dal Registro, revoca, divieto di accettare nuovi incarichi).
Con riferimento ai procedimenti per violazioni specifiche il regolamento del Mef fornisce indicazioni anche in merito alle sanzioni da applicare in caso di mancato adempimento agli obblighi della formazione professionale continua.
Entra nel regolamento, inoltre, dopo un periodo di incertezza, anche la sanzione con la quale il Mef accerta l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).
L’applicazione temporale
Le novità contenute nel regolamento si applicano agli accertamenti compiuti successivamente all’entrata in vigore dello stesso (19 ottobre 2021), anche in relazione a violazioni o irregolarità commesse in data anteriore. Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo può essere accertato, trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (17 gennaio 2022), soltanto nei riguardi dei revisori legali dei conti che non hanno regolarizzato entro tale termine il debito formativo sussistente al 31 dicembre 2019.