Contabilità

Ricavi rilevati al passaggio dei rischi e dei benefici

Con il nuovo Oic 34 debutta l’unità elementare contabile

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di Franco Roscini Vitali

Il principio contabile Oic 34 (si veda il Sole del 20 aprile) analizza numerose situazioni che riguardano la rilevazione e la valutazione dei ricavi.

La novità più rilevante riguarda l’identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione che comporta, per esempio, la separazione del ricavo tra vendita del bene e corrispettivo del servizio di manutenzione e conseguente rilevazione in bilancio distintamente nel rispetto del principio di competenza.

I ricavi per vendita di beni sono rilevati quando è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici connessi alla vendita e l’ammontare può essere determinato in modo attendibile.

Per valutare se il trasferimento sostanziale dei rischi è avvenuto si deve tenere conto dei fattori qualitativi, per esempio derivanti dall’analisi delle clausole contrattuali, e quantitativi derivanti, per esempio, dall’esperienza storica.

Il trasferimento sostanziale dei benefici avviene quando è trasferita alla controparte la capacità di decidere dell’uso del bene e di ottenerne i relativi benefici in via definitiva: questa situazione si verifica quando il cliente può disporre liberamente del bene, rivendendolo, concedendolo in affitto o utilizzandolo nella propria produzione.

I ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base allo stato di avanzamento se sono rispettate le condizioni contenute nel principio Oic 23, oppure, in caso contrario, quando la prestazione è stata definitivamente completata.

Altra situazione illustrata nel documento è quella della società che agisce per conto proprio o di terzi, ipotesi che si verifica quando in una transazione è coinvolta una terza parte oltre al venditore e al cliente.

Per stabilire se agisce per conto proprio, gli elementi da considerare, anche disgiuntamente, sono: responsabilità di fornire beni/servizi al cliente; rischio di magazzino; potere discrezionale di decidere il prezzo del bene/servizio. Invece, se la società non agisce per conto proprio, contabilizza la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto terzi, rilevando il ricavo della vendita/prestazione al netto dei costi sostenuti per l’acquisto, individuando così il valore della sola commissione.

Con riferimento alla cessione di licenze si possono determinare due situazioni. Quando è ceduta in uso la licenza per un periodo di tempo determinato, il ricavo è rilevato proporzionalmente lungo la durata contrattuale a meno a che altri criteri non siano identificabili (per esempio in base delle vendite).

Invece, se il cliente ottiene tutti i benefici derivanti dall’uso della licenza senza che per il fornitore si rendano necessarie ulteriori attività, il ricavo è rilevato al momento della consegna della licenza: questo avviene quando il fornitore non deve sostenere ulteriori costi.

Nel caso di vendite con condizione sospensiva, il ricavo è rilevato solo quando è ragionevolmente certo che questa si verifichi: per esempio, vendita di un bene condizionata all’autorizzazione di una terza parte.

Se la condizione è risolutiva, il ricavo è rilevato quando è ragionevolmente certo che la condizione non si verifichi: per esempio, la vendita di un bene è annullata se si verifica un determinato evento.

Tornando alla separazione delle singole prestazioni, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese possono non effettuarla, applicando così le regole generali con rilevazione di un fondo per oneri per gli impegni contrattualmente previsti (Oic 31). Tuttavia, per le regole fiscali che non consentono la deducibilità del costo dell’accantonamento, è contabilizzata in bilancio (se rilevante) la fiscalità differita: una complicazione per le imprese minori, che potrebbe rendere la semplificazione non conveniente.

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