Ricorsi al 16 settembre: una proroga enigmistica e con troppe eccezioni
Sono esclusi, tra gli altri, gli atti per cui è stata fatta istanza di adesione e le cartelle di pagamento
Tra le tante proroghe tributarie previste dai vari provvedimenti emergenziali, particolarmente enigmatica – e allo stesso tempo insidiosa – è quella per la notifica del ricorso di primo grado del giudizio, stabilita dal comma 3 dell’articolo 149 del Dl Rilancio (Dl 34/2020).
La norma dispone la proroga al 16 settembre 2020 del «termine finale» per la notifica del ricorso introduttivo alle Commissioni tributarie in relazione ai soli atti richiamati dal comma 1 dello stesso articolo 149, nonché per quelli che possono essere definiti in acquiescenza ex articolo 15 del Dlgs 218/1997. Condizione ulteriore per fruire di tale differimento – sia per gli atti richiamati dal comma 1 dell’articolo 149, che per quelli definibili in acquiescenza – è che i termini di versamento scadano «nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020».
Coordinate diverse
È una sorta di rebus fiscale di difficile soluzione. Per prima cosa, alcuni degli atti richiamati dal citato comma 1 non sono affatto impugnabili (atti di accertamento con adesione, accordo di conciliazione, accordo di mediazione). Mentre per gli altri atti, sempre menzionati dal comma 1, non si comprende cosa li accomuni, se non che risultano atti esclusi dall’acquiescenza. Si tratta, infatti, solamente dei pochi atti citati dalle lettere da d) a g) dello stesso comma 1, come ad esempio quelli di recupero dei crediti d’imposta.
Peraltro, occorre rilevare che per quasi tutti questi atti il termine di pagamento risulta indipendente da quello di impugnazione. Infatti, il termine di pagamento delle imposte liquidate o “recuperate” attraverso gli atti menzionati scade generalmente al sessantesimo giorno dalla notifica, a prescindere dal fatto che il termine per l’impugnazione abbia potuto beneficiare di eventuali sospensioni, come quella di 64 giorni dell’articolo 83 del Dl “cura Italia”. Sicché, per verificare se gli atti espressamente citati – dalle lettere da d) a g), comma 1, articolo 149 – possono fruire della proroga per la notifica del ricorso al 16 settembre prossimo, occorre anche verificare se i relativi termini di versamento scadono effettivamente nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
Incrocio con l’acquiescenza
Altrettanto oscuro appare il riferimento agli atti «definibili ai sensi dell’articolo 15» del Dlgs 218/1997. Si tratta della cosiddetta acquiescenza, che prevede la riduzione delle sanzioni a un terzo «nel caso di omessa impugnazione». Risulta quindi già di per sé controverso che si stabilisca la proroga del termine per il ricorso per atti per i quali, in realtà, si rinuncia all’impugnazione (fruendo di penalità ridotte). Atti per i quali, comunque, il termine di versamento deve scadere sempre nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
Al riguardo, va notato che per beneficiare delle sanzioni ridotte previste per l’acquiescenza occorre che il contribuente provveda al pagamento delle somme complessivamente dovute entro il termine per la proposizione del ricorso. Forse, quindi, è stata questa la “molla” che ha fatto includere il riferimento all’acquiescenza, in una norma che proroga il termine per il ricorso.
In sostanza, poiché alcuni atti impositivi possono essere definiti in acquiescenza entro il termine per la proposizione del ricorso, il legislatore ha pensato di differire l’alternativa legata sia alla presentazione del ricorso, sia alla definizione in acquiescenza. Il fatto è che anche quest’alternativa risulta applicabile solo per taluni (eletti) atti impositivi. Ad esempio, non possono beneficiarne gli atti di accertamento per cui è stata presentata istanza di adesione, le cartelle di pagamento, gli atti di contestazione delle sanzioni.
Insomma, anche quella per gli atti definibili in acquiescenza risulta una proroga elitaria. Che non appare comunque ragionevole per una vicenda delicata, com’è quella legata alla presentazione dell’atto introduttivo del giudizio tributario.
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di Eugenio della Valle