Ricorso, concordato, fallimento, cessione di credito futuro e affitto d’azienda
Le sentenze fiscali della Cassazione dal 16 al 20 marzo
Serve l’autosufficienza nel ricorso per cassazione tramite “riproduzione”
Deve essere munito di autosufficienza il motivo di natura probatoria del ricorso di Cassazione, proposto per la cassazione della sentenza del giudice tributario che ha sancito l’inidoneità, in quanto di provenienza ignota, del prospetto prodotto in primo grado dalla contribuente che ha resistito giudizialmente all’accertamento induttivo al fine di provare la congruità della redditività prodotta rispetto a quella media delle aziende del settore. Questo significa che occorre indicare specificamente, a pena di inammissibilità, gli atti processuali su cui si fonda il motivo proposto mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione.
● Cassazione, sentenza 7071/2020
Con la domanda di ammissione nel concordato più tempo per il piano
Non costituisce abuso del diritto la richiesta del maggior termine per depositare proposta e piano concordatario laddove sia stata intanto già depositata la sola domanda di ammissione. Questo in quanto la mera presentazione di richiesta di concessione di un termine costituisce un fatto neutro inidoneo di per sé a dimostrare la volontà del debitore di sfuggire alla dichiarazione di fallimento.
● Cassazione, ordinanza 7117/2020
No acquiescenza al piano di riparto se il creditore non presenta le osservazioni
La mancata presentazione di osservazioni da parte del creditore non comporta acquiescenza al piano di riparto e dunque impossibilità di proporre successiva opposizione. Pertanto il creditore fallimentare, rimasto inerte, non decade dalla possibilità di proporre opposizione perché non è onerato alla replica alle eccezioni e alle difese del curatore.
● Cassazione, ordinanza 7136/2020
Per la cessione del credito futuro rileva il momento in cui viene ad esistenza
Per verificare se la cessione del credito futuro è avvenuta nel periodo sospetto ed oggetto di possibile revocatoria ai sensi dell’articolo 67 della Legge Fallimentare si deve sempre guardare al momento in cui esso viene ad esistenza. Infatti per il credito futuro, indipendentemente dal fatto di potere individuare fin dal momento della sua cessione gli elementi costitutivi, non rileva mai ai fini revocatori la data di stipula del contratto e dunque è necessario verificare la legittimità dell’operazione al momento dell’uscita dal patrimonio del cedente per legittimare il cessionario a riceverlo in pagamento.
● Cassazione, ordinanza 7161/2020
Il professionista detrea le spese per l’immobile se ha un titolo giuridico
La disponibilità da parte del professionista di un immobile abitativo, ancorché di proprietà di terzi, a titolo gratuito e precario, non permette il riconoscimento dell’inerenza dei costi di ristrutturazione ad esso relativi e conseguentemente neppure la detrazione dell’Iva ad essi riferita. Al fine infatti, di riconoscere la relativa inerenza, deve sussistere un valido titolo giuridico che giustifichi l’utilizzo dell’immobile ai fini dell’esercizio dell’attività.
● Cassazione, ordinanza 7226/2020
L’affitto dell’azienda non integra, ex se, la prosecuzione dell’attività
Nei confronti di una società che, dismessa l’attività, non faccia in concreto emergere alcun esercizio di attività imprenditoriale limitandosi all’affitto dell’azienda, non può dirsi integrata la prosecuzione dell’attività d’impresa rilevante ai fini fallimentari. Questo in quanto l’affitto dell’azienda da parte dell’imprenditore commerciale comporta, di regola, la cessazione della qualità di imprenditore e dunque, ai fini della Legge Fallimentare, la presunzione di continuazione deve essere provata.