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Ricorso tributario in Cassazione, sui vizi di motivazione una partita tutta da giocare

L’individuazione di validi motivi di ricorso non può prescindere dall’esame preliminare dei requisiti che la motivazione dell’atto deve avere alla luce degli strumenti dell’avvocato cassazionista

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di Francesco Falcone

Non basta avere ragione: bisogna trovare anche qualcuno che te la dia. A questo noto aforisma bisogna aggiungere che se la “ragione” consiste nei vizi di motivazione dell’atto impugnato - da farsi riconoscere in Cassazione - tutto diventa più complicato. Questo per diversi motivi:

• il primo è che per ricorrere in Cassazione bisogna saper scrivere bene un ricorso che rispecchi determinati requisiti di ammissibilità (di forma e di sostanza) per essere valutato. Oggi l’inammissibilità non è ancorata solo a fatti oggettivi, ma spesso viene dichiarata anche a seguito di una valutazione di fatti da parte della Cassazione (valga per tutti l’esempio del concetto di autosufficienza del ricorso);

• il secondo è che il giudizio di legittimità è un giudizio di impugnazione di una sentenza, che verte sulla valutazione - da parte della Cassazione - della corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali effettuata dai giudici di merito e che non ha più ad oggetto la valutazione di elementi “di fatto” che compongono la motivazione dell’accertamento.

Ma quando si tratta di valutazione dei vizi di motivazione dell’atto impositivo è sempre labile il confine tra «errore di fatto» e/o «errore di diritto» nel quale potrebbe essere incorso il giudice di merito, con tutta la difficoltà che questo può comportare in termini di scelta del mezzo di impugnazione da proporre (revocazione per errore di fatto da proporre in Commissione tributaria regionale o ricorso in Cassazione per errore di diritto o tutti e due insieme).

A questo si aggiunga che nel 2012 è stato riformulato il n. 5 del comma 1 dell’articolo 360 del Codice di procedura civile ed il tradizionale motivo di ricorso in Cassazione, relativo ai vizi di motivazione della sentenza, è scomparso per essere sostituito dall’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, salvo che non ci sia stata una «doppia conforme».

L’individuazione di validi motivi di ricorso in Cassazione, esperibili nel caso in cui sia ravvisabile un vizio di motivazione dell’atto amministrativo, non può prescindere dall’esame preliminare dei requisiti che la motivazione dell’atto deve avere alla luce degli strumenti che l’avvocato cassazionista ha per fare valere tali vizi e che sono costituiti dai motivi previsti dall’articolo 360 del codice di rito civile.

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