Imposte

Rideterminazione al 50% per i coniugi in comunione

La circolare 1/E/2021 chiude ulteriormente alla rivalutazione delle partecipazioni quotate nell’Aim perché è un mercato regolamentato

L’affrancamento di valore di una partecipazione acquisita in regime di comunione dei beni da un coniuge deve essere operato distintamente da ciascun coniuge al 50%, essendo il bene, anche se acquistato separatamente, divenuto ope legis un bene comune, di cui ciascuno di essi è comproprietario. È uno degli altri chiarimenti della circolare 1/E/2021 dell’agenzia delle Entrate, molto utili sia per i prossimi affrancamenti che per chiarire quanto già realizzato in passato.

Spesso come socio della società risulta essere un singolo coniuge perché l’acquisto della quota (o la costituzione della società) è avvenuta senza la partecipazione dell’altro coniuge. Tuttavia, a norma dell’articolo 177 del Codice civile, se vige il regime di comunione tra i coniugi, tale acquisto entra nella comunione e l’articolo 4, comma 1, del Tuir, prevede che i redditi di questi beni siano imputati a ciascun coniuge per metà del loro ammontare netto (o per la diversa quota convenzionalmente stabilita ai sensi dell’articolo 210 del Codice civile). Per cui l’Agenzia conferma che ciascun coniuge ha la facoltà di affrancare il valore per il proprio 50% a lui riferibile, così come a ciascuno coniuge verrà imputato il 50% del capital gain in caso di cessione non preceduta da perizia o a valore superiore a quello asseverato. In passato il ragionamento risultava molto comodo, perché spesso consentiva di trattare come due plusvalenze da partecipazioni non qualificate ciò che, a prima vista, poteva apparire una unica plusvalenza da partecipazione qualificata (ma ci sono stati anche periodi in cui era più conveniente il contrario).

La rideterminazione parziale

Molto interessante (anche se generalmente non favorevole al contribuente) è un’altra affermazione dell’Agenzia, in merito alla rideterminazione parziale del valore della partecipazione. Se, ad esempio, un contribuente possiede il 40% delle quote di una società e in passato ha rideterminato il valore del 20% di esse, nel caso in cui voglia realizzare una nuova rideterminazione di valore in vista di una cessione parziale, si pone il problema di come individuare quale parte della partecipazione forma oggetto del nuovo affrancamento.

Fermo restando, ovviamente, che se il nuovo affrancamento è integrale, ossia operato sull’intera partecipazione, il contribuente ha diritto a scomputare, in proporzione, quanto in passato speso per l’imposta sostitutiva (ovvero a chiederne il rimborso), va ricordato che il criterio Lifo impone di considerare cedute per prime le partecipazioni acquisite per ultime o il cui valore o costo di acquisto è stato rideterminato più di recente. Ritornando al nostro esempio, quindi, qualora il contribuente intenda effettuare un nuovo affrancamento per il 20% della sua partecipazione, tale 20% è lo stesso precedentemente già soggetto a rideterminazione di valore e non quello ancora non affrancato.

Chiusura sulle partecipazioni all’Aim

Altro chiarimento riguarda le partecipazioni possedute in società aderenti al sistema multilaterale di negoziazione Aim Italia. Confermando la risposta all’interpello 308/2020, la Circolare (nonostante le perplessità espresse in dottrina) considera tali partecipazioni come «negoziata nei mercati regolamentati» e, in quanto tali, fuori dal perimetro dei beni affrancabili.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©