Riduzione Imu per l’inagibilità già nota al Comune (anche senza dichiarazione)
La sentenza 126/1/2022 della Ctr Basilicata: l’omessa presentazione del modello non esclude l’applicazione dell’esonero dall’Imu per gli enti non commerciali
L’omessa dichiarazione da parte del contribuente non esclude l’applicazione dell’esonero dall’Imu per gli enti non commerciali e va concessa la riduzione al 50% per l’immobile inagibile anche in assenza di richiesta del contribuente, se la situazione è già nota al Comune. È quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale per la Basilicata con la sentenza 126/1/2022, che ha accolto parzialmente l’appello di un istituto pubblico di educazione relativamente ad alcuni avvisi di accertamento per gli anni dal 2014 al 2016.
Il diritto all’esenzione
L’ente non commerciale sosteneva di avere diritto all’esenzione dall’Imu e dalla Tasi trattandosi di immobili utilizzati per attività didattiche o perché fatiscenti e quindi inutilizzabili, sostenendo l’illegittimità delle sanzioni e comunque l’applicazione ridotta dei tributi per gli immobili inagibili.
Il Comune riteneva invece legittimo il proprio operato non avendo l’Istituto presentato la dichiarazione per far valere l’esenzione relativamente ad alcuni immobili.
La Ctr accoglie parzialmente l’appello limitatamente ad alcuni immobili (adibiti a convitto ed educandato), a quelli inagibili e alle sanzioni. I giudici tributari di secondo grado evidenziano preliminarmente che l’istituto non svolge “esclusivamente” attività didattiche, ricettive e culturali, secondo la previsione legislativa all’articolo 7 Dlgs 504/92, ma anche attività commerciali ed economiche in alcuni locali posseduti. Pertanto nessuna esenzione generale può essere applicata in ragione della asserita natura dell’Ente ed a prescindere dalla natura costitutiva della relativa dichiarazione.
In ordine all’obbligo dichiarativo la Ctr evidenzia che il comma 719 della legge 147/2013 prevede che l’Ente non commerciale presenti la dichiarazione Imu esclusivamente in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del ministero dell’Economia, indicando dove sono svolte le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, eccetera.
L’omissione
Nel caso di specie tale dichiarazione è stata completamente omessa da parte del contribuente e il Comune non è stato posto in grado di conoscere gli immobili cui si sarebbe dovuta applicare l’esenzione dai tributi locali.
Tuttavia, l’omessa dichiarazione, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dalla Ctp, non esclude l’applicazione dell’esenzione all’articolo 7 comma 1, lettera i) Dlgs 504/92, avendo l’Istituto provato in corso di giudizio la preesistenza dei requisiti necessari ai fini della applicazione del beneficio invocato (requisiti generali Dm 200/2012, divieto di discriminazione degli alunni, attività didattica svolta a titolo gratuito, eccetera).
L’inagibilità
La Ctp ha poi ritenuto che all’istituto non spetti la riduzione d’imposta per l’immobile inagibile (che costituiva la casa del custode), perchè omettendo di denunziarne lo stato di inagibilità non avrebbe consentito al Comune il relativo accertamento.
Tuttavia, lo stato di inagibilità era già noto all’Ente perché è stato oggetto di un’ordinanza di sgombero del 1998 e la giurisprudenza di legittimità al riguardo ha precisato che la riduzione del 50% si applica anche in assenza di richiesta del contribuente poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.