Rilevazione delle imposte anticipate solo con certezza del loro recupero
La rilevazione in bilancio delle imposte anticipate deve rispettare il principio della prudenza perché, grazie ad esse, l’impresa chiuderà l’esercizio con un maggior utile o una minore perdita. Il documento di ricerca della Fondazione nazionale dei commercialisti si occupa della contabilizzazione, ma anche dello storno, delle attività per imposte anticipate.
Il documento contiene una disamina delle principali situazioni che generano l’iscrizione in bilancio delle imposte anticipate, riconducibili alle differenze temporanee tra imposizione fiscale e competenza economica dei componenti positivi o negativi di reddito. Gli esempi riguardano l’iscrizione e il successivo recupero delle imposte anticipate: l’iscrizione comporta la rilevazione di un’attività in contropartita alla rettifica delle imposte correnti con l’eliminazione della parte di esse pagata anticipatamente, mentre con l’utilizzo l’attività è progressivamente addebitata nel conto economico nel quale l’anticipo di tassazione riversa i suoi effetti.
Il principio contabile Oic 25, relativo alla contabilizzazione delle imposte, prevede la rilevazione delle imposte anticipate nel rispetto del principio della prudenza solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l’esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all’ammontare delle differenze che si annulleranno; negli esercizi in cui si prevede l’annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l’annullamento.
Le attività per imposte anticipate possono derivare, oltre che dalle differenze temporanee deducibili, anche dal riporto a nuovo delle perdite fiscali. Infatti la perdita, nascendo da un imponibile negativo, può essere portata in diminuzione dei redditi imponibili degli esercizi futuri. Nella disciplina fiscale è venuto meno il limite quinquennale di riporto in avanti delle perdite ed è stato introdotto un limite al relativo utilizzo in misura forfettaria pari all’80 per cento, che non riguarda quelle generate nei primi tre esercizi dalle imprese di nuova costituzione relative a nuove attività produttive.
L’eliminazione del limite quinquennale impone alle imprese di predisporre attendibili piani reddituali ultra-quinquennali che, evidenziando la presenza di redditi imponibili, consentano l’iscrizione delle imposte anticipate: orizzonte temporale che rende il compito non facile, come precisa il principio contabile Oic 9. Tuttavia, la deducibilità delle perdite comporta un beneficio soltanto potenziale in quanto è necessario che i redditi degli esercizi futuri siano positivi e in misura tale da assorbire il valore della perdita fiscale.
Pertanto, la rilevazione delle attività per imposte anticipate relative a perdite d’esercizio deve soggiacere al rispetto delle rigide regole volte a evitare annacquamenti del patrimonio aziendale: il principio contabile Oic 25 richiede la ragionevole certezza del futuro recupero. Le recenti modifiche apportate al principio contabile Oic 11, relativo ai principi generali di redazione del bilancio, rafforzano questo concetto, prevedendo, con riferimento al problema della continuità aziendale, di sottoporre a valutazione la recuperabilità delle imposte anticipate alla luce delle mutate prospettive aziendali. Infatti, in molte situazioni le imposte anticipate costituiscono “speranze” che, in quanto tali, non trovano cittadinanza nel bilancio.