Imposte

Rimanenze moda, agevolazione anche per i negozi

Il decreto Sostegni ter aumenta anche la dotazione di 100 milioni

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di Gianluca Dan

Cento milioni di euro in più destinati dal decreto Sostegni ter al settore tessile moda per l’anno 2022 mentre alle altre attività individuate Dl 4/2022, articolo 3 spettano in totale 60 milioni: 20 milioni per i parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 40 milioni a coloro che esercitano attività di catering e matrimoni.

Il Sostegni ter amplia la platea e incrementa la dotazione a disposizione delle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria stabilendo che il credito d’imposta, previsto dall'articolo 48 bis del Dl 34/2020, è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 250 milioni di euro per l’anno 2022 (aggiungendo 100 milioni rispetto al limite originario di 150 milioni).

Le somme a disposizione per il 2021 erano pari a 95 milioni di euro e hanno comportato, nella precedente tornata, un credito d’imposta pari al 64,2944% dell'importo richiesto (si veda l’articolo «Crediti d'imposta: per le rimanenze moda il 64% dell'importo richiesto, ai teatri solo il 4%»).

Si ricorda che l'articolo 48-bis del decreto Rilancio ha previsto un contributo, nella forma di credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Beneficiari

I 100 milioni in più messi a disposizione dal decreto Sostegni ter derivano dall’ampliamento dei soggetti beneficiari del tax credit. Nella versione 2021 il credito d’imposta spettava ai soggetti individuati dal Dm 27 luglio 2021 contenente l’elenco dei 40 codice Ateco delle attività economiche agevolate.

Nella versione 2022, ovvero per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, il tax credit spetterà anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai codici Ateco 2007:

• 47.51 – Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati;

• 47.71 – Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati;

• 47.72 – Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

Resta confermato che ai fini dell’accesso al credito d’imposta rileva il codice di attività economica comunicato all’agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9, ai sensi dell'articolo 35 del Dpr 29 ottobre 1972, n. 633.

Termini invio

La procedura per accedere al credito d’imposta è già stata definita dal Provvedimento del 28 ottobre 2021 stabilendo che la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori è inviata:

O dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Dpcm 9 marzo 2020;

O dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Si ritiene che le modifiche ora apportate dal decreto Sostegni-ter non necessitino di rivisitazioni al modello approvato dal Provvedimento 11 ottobre 2021 se non per la parte per l’indicazione del “Codice attività” che espressamente prevede che il codice attività da indicare nell’apposito campo deve essere uno di quelli elencati nel comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pena lo scarto della comunicazione. Nelle istruzioni e nei software di controllo andranno pertanto aggiunti i tre nuovi codici Ateco.

L’invio della comunicazione nel 2022 è necessario per consentire l’individuazione, nei limiti delle risorse disponibili ora pari a 250 milioni, della quota effettivamente fruibile del credito.

Utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

La misura agevolativa era subordinata all’autorizzazione della Commissione europea giunta lo scorso 10 novembre (decisione della Commissione europea C(2021) 8205 final del 10 novembre 2021) alla quale è seguito il Provvedimento n. 2021/334506 del 26 novembre.

Le società con esercizio coincidente con l’anno solare hanno avuto pertanto poco più di un mese per compensarlo nel 2021. Lo stesso Provvedimento n. 2021/334506 ha stabilito che, in deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU dei modelli Redditi 2021, il credito relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020 deve essere indicato nel quadro RU del modello Redditi relativo al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del provvedimento stesso. In altri termini, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare lo dovranno indicare nel quadro RU di Redditi 2022 e non in quello di Redditi 2021.

Rimanenze finali

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.

Per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci mentre le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39.

Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10, comma 12, del citato Dlgs 39/2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International federation of accountants (Ifac).

Aiuti di Stato

Il tax credit è riconosciuto esclusivamente nell’ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modifiche. Pertanto, con riferimento al presente credito d’imposta, non è possibile avvalersi in alcun caso dei maggiori massimali previsti dalla Sezione 3.12 della citata Comunicazione.

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