Rimborsi del 730, blocco preventivo del Fisco in caso di incoerenze
1In sintesi
Con il provvedimento 203543 dello scorso 9 giugno il direttore dell’agenzia delle Entrate ha individuato gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.
Gli elementi di incoerenza individuati dal provvedimento sono:
• scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente;
• presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
• presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
2La previsione normativa
La previsione del provvedimento del Direttore trova la propria fonte normativa nell’articolo 5, comma 3-bis, del Dlgs 175/2014, che prevede, infatti, che l’agenzia delle Entrate possa effettuare dei controlli preventivi nel caso in cui il 730 venga presentato, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, modifiche che devono:
• incidere sulla determinazione del reddito o dell’imposta;
• presentare elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate;
ovvero modifiche che:
• determinano un rimborso di importo superiore a 4mila euro.
Tali controlli preventivi possono essere fatti:
• in via automatizzata;
• o mediante verifica della documentazione giustificativa.
3I controlli in caso di modifica della precompilata
In caso di presentazione del 730 precompilato mediante Caf o professionista con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’agenzia delle Entrate.
Tra le modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta si possono considerare ad esempio la variazione dei dati della residenza anagrafica senza la modifica del comune del domicilio fiscale, l’indicazione o la modifica dei dati del soggetto che effettua il conguaglio oppure l’indicazione o la modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico.
Tuttavia, l’articolo 5 del Dlgs 175/2014, come modificato dall’articolo 6 del Dl 73/2022, al comma 3, prevede che «nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante Caf o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione».
La semplificazione introdotta dal legislatore è degna di nota: i Caf e i professionisti non dovranno infatti più richiedere al contribuente la documentazione relativa alle spese sanitarie che non siano state modificate rispetto ai dati risultanti nella precompilata, anche laddove il mod. 730 presentato abbia subito modifiche, rispetto alla dichiarazione precompilata, che abbiano inciso sulla determinazione del reddito o dell’imposta.
Per le spese sanitarie quindi l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
Nel caso invece di modifica del 730 precompilato, presentato - direttamente con la specifica applicazione web ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale - l’Agenzia potrà eseguire il controllo formale sugli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.
Non sarà invece effettuato alcun controllo formale con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati.
4Le tempistiche del controllo e l’impatto sul rimborso
Il mod. 730 modificato rispetto alla “versione precompilata”, dal quale emerga un importo a rimborso in presenza degli elementi di incoerenza indicati nel provvedimento 203543, sarà sottoposto al controllo preventivo dell’agenzia delle Entrate.
In questo caso, al contribuente quando verrà erogato il corrispondente rimborso?
lIl citato articolo 5, comma 3-bis, del Dlgs 175/2014 prevede che l’effettuazione dei controlli preventivi debba avvenire:
• entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione,
• ovvero entro quattro mesi dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Sempre nel comma 3-bis viene stabilito che il rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo dovrà essere erogato dall’Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Sul punto, la circolare 4 § 7 dell’agenzia delle Entrate 12 marzo 2018 ha chiarito che se il contribuente si è rivolto ad un Caf/professionista o ha richiesto l’assistenza fiscale al proprio sostituto d’imposta e la dichiarazione 730 è stata inclusa nei controlli preventivi, l’agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l’effettuazione del conguaglio sulla retribuzione e ne informa il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale (codice «CO» nella ricevuta).
Il Caf/professionista deve informare il contribuente che l’Ade disporrà l’erogazione del rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo, e non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.
L’eventuale secondo o unico acconto dovuto dovrà essere versato mediante modello F24 entro il 30 novembre.
Il Caf/professionista non dovrà in nessun caso comunicare al sostituto d’imposta il risultato contabile di una dichiarazione assoggettata al controllo preventivo.
Il sostituto d’imposta che ha prestato assistenza diretta dovrà informare il contribuente che l’eventuale effettuazione del conguaglio da parte del sostituto d’imposta comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 39, comma 3, Dlgs 241/1997.
Per le dichiarazioni 730 presentate direttamente dal contribuente via web, sottoposte a controllo preventivo, l’agenzia delle Entrate informerà il contribuente mediante un avviso nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato in fase di presentazione della dichiarazione.
Nella e-mail viene comunicato che l’Agenzia dispone l’erogazione del rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.