Rimborso delle accise sull’energia: il termine decorre da fine attività
In materia di accise sull’energia elettrica, il termine biennale di decadenza dalla possibilità di richiedere un rimborso deve essere valutato a far data dall’effettiva impossibilità di fruire del sistema dei conguagli previsto per legge. In sostanza, solo quando un’impresa cessa la propria attività a livello locale e non può più operare con il sistema dei pagamenti mensili e a conguaglio, è possibile procedere con il rimborso entro due anni, come previsto dall’articolo 14 del Testo unico sulle accise (Tua).
Con queste conclusioni, la Ctr Lombardia 2250/7/2018 (presidente Russo e relatore Vicuna) ha rigettato l’appello dell’ufficio, stabilendo un principio di diritto peraltro già noto anche alla giurisprudenza di legittimità, per cui un rimborso deve essere richiesto entro due anni solo quanto cessa l’attività ordinaria e non è più possibile beneficiare dello scomputo di un credito a regime ordinario.
Il sistema del rimborso standard delle accise, quello con termine biennale ordinario, è – per così dire – da considerarsi generale rispetto al rapporto speciale vigente in materia di energia elettrica. Pertanto, osserva la Ctr di Milano, un credito di imposta in materia di accise esposto nella dichiarazione annuale di consumo è un credito che si rinnova annualmente al momento di tale dichiarazione. Sicché il termine biennale previsto dall’articolo 14 del Tua decorre solo dall’ultima dichiarazione di consumo, allorquando il meccanismo ordinario di detrazione del credito non possa più operare per mancanza di ulteriori importi a debito.
Solo nel momento dell’estinzione del rapporto tributario, se il contribuente non può proseguire nella detrazione per cessata attività (locale o generale), le somme versate in più del dovuto configurano un credito da richiedere a rimborso entro il termine biennale. Viceversa, “a regime”, vale la regola speciale del sistema dei versamenti mensili, dei conguagli e dei crediti scontati nei pagamenti dell’anno successivo.
Nel caso analizzato dalla Ctr il contribuente, che ha operato in differenti provincie nazionali, ha chiesto il rimborso a credito dell’accisa versata più del dovuto solo nel momento in cui è emersa l’impossibilità di operare, senza poter più beneficiare, dunque, di alcuna detrazione. Pertanto, secondo i giudici, la richiesta di rimborso relativa ad annualità precedenti o, comunque, all’attività generale posta in essere, è tempestiva e legittima.