Controlli e liti

Rinuncia per le controversie in corso

di Salvina Morina e Tonino Morina

I contribuenti potranno accedere alla definizione agevolata solo in presenza di un carico affidato all’agente della riscossione. La definizione non riguarda direttamente le liti pendenti. La rinuncia al contenzioso comporta la prosecuzione del giudizio per la parte non definita. La rottamazione può essere fatta per le sole somme affidate alla riscossione entro il 2016. La lite, invece, prosegue per le altre somme. Sono alcuni dei chiarimenti forniti in occasione dell’ultima edizione di Telefisco e che possono tornare utili sulle valutazioni di convenienza da effettuare nell’ottica dell’adesione (o meno) alla rottamazione.

L’arco temporale

I contribuenti potranno estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2016. L’agente della riscossione comunicherà ai contribuenti, entro il 28 febbraio 2017, i carichi che gli sono stati affidati e per i quali, al 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata la cartella, ovvero inviata l’informazione degli avvisi di accertamento esecutivi e di irrogazione delle sanzioni o degli avvisi di addebito Inps emessi. Chi intende fruire della rottamazione, dovrà presentare la domanda entro il 31 marzo 2017. Si potrà fruire di abbattimenti consistenti, alcune volte di importo superiore al 50%, grazie alla cancellazione delle sanzioni e dei relativi aggi, degli interessi di mora e di dilazione, e delle altre sanzioni e somme aggiuntive, cioè degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali.

Niente sanzioni

L’abbattimento delle sanzioni comprese nei carichi definiti e degli interessi di mora è subordinato al pagamento integrale del capitale e degli interessi compresi nei carichi, del relativo aggio, delle spese esecutive e dei diritti di notifica. Chi aderisce alla rottamazione deve corrispondere l’aggio relativo alle sole somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, vale a dire agli importi che si devono versare per ottenere l’estinzione del debito a titolo di sanzioni e interessi di mora. L’aggio non è invece dovuto sulle sanzioni.

La validità

Per il Fisco, la definizione è valida solo nel momento in cui tutte le somme dovute sono tempestivamente versate. Il 70% delle somme dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nel 2018. Il pagamento è effettuato, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018. Per il 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; per il 2018, la scadenza delle rate è fissata nei mesi di aprile e settembre. Si potrà anche pagare in unica soluzione entro il termine previsto per la prima rata, cioè nel mese di luglio 2017. Per chi sceglie di pagare a rate, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo, da calcolare a partire dal 1° agosto 2017.

Rinuncia alle liti in corso

Nella dichiarazione per la rottamazione si dovrà indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, e, quindi, anche agli effetti delle eventuali sentenze emesse dai giudici tributari. La definizione rileva negli eventuali giudizi pendenti in cui sono parti l’agente della riscossione o l’ente creditore o entrambi, facendo cessare integralmente la materia del contendere solo se il carico definito riguarda l’intera pretesa. Per l’agenzia delle Entrate, di norma, gli effetti della rottamazione prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi. Considerato che la rottamazione riguarda i crediti che l’agente della riscossione ha in carico, è possibile l’adesione del debitore anche nei casi di sentenza favorevole al contribuente che ne ha interesse, che può derivare dal fatto che si tratta di sentenza non definitiva che potrebbe essere riformata a seguito di impugnazione dell’ente impositore.

Nei casi di sentenza favorevole al contribuente, il perfezionamento della definizione, se riguarda l’intera pretesa oggetto della lite, fa venire meno l’interesse dell’ente impositore alla prosecuzione della controversia, costituisce cioè una causa di cessazione della materia del contendere se la sentenza favorevole al debitore è stata impugnata.

Nei casi, invece, di definizione che riguarda una parte del debito in contenzioso, che può essere un terzo o due terzi del valore della lite, cioè l’importo “affidato” alla riscossione, il contenzioso prosegue per la restante parte. L’interesse delle parti alla prosecuzione e alla decisione nel merito della controversia riguarda la frazione della pretesa che non è stata definita con la rottamazione.

Questo significa che se l’esito definitivo del giudizio sarà favorevole al contribuente, non vi sarà alcuna ulteriore riscossione né, al contempo, alcuna restituzione di quanto pagato in sede di definizione agevolata, i cui effetti sono intangibili. Se, invece, il giudizio sarà sfavorevole al contribuente, vi sarà la riscossione della residua parte non “rottamata”, con interessi e sanzioni.

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