Contabilità

Rinuncia dei prestiti soci al test del tax credit sugli aumenti di capitale

Il Dm del 10 agosto non esplicita la rilevanza dei crediti da compensare in sede di sottoscrizione

di Giacomo Albano e Angelo Busani

Lascia spazio a pericolosi dubbi interpretativi il “silenzio” del Dm del 10 agosto scorso, attuativo della disciplina del credito d’imposta sul rafforzamento patrimoniale (articolo 26 del Dl 34/2020), in merito alla rilevanza della compensazione dei finanziamenti soci in sede di sottoscrizione degli aumenti di capitale.
In base alla norma primaria, il bonus spetta ai soggetti che effettuano “conferimenti in denaro” in esecuzione di un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato, deliberato ed eseguito tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2020. Tra le (numerose) condizioni di accesso all’incentivo è richiesto – tra l’altro - che l’aumento di capitale sia «a pagamento», «integralmente versato» e che derivi da un «conferimento in denaro».
Quest’ultimo requisito non è nuovo nel nostro ordinamento tributario. La medesima formulazione, in particolare, è prevista nella disciplina sugli investimenti agevolati nelle start up innovative, da cui sembra aver preso spunto il tax credit sul rafforzamento patrimoniale. Anche in tale sede le agevolazioni competono in relazione ai «conferimenti in denaro» iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo. In tale ambito, peraltro, l’articolo 3, comma 2, del decreto attuativo del 7 maggio 2019 considera espressamente un conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.
La medesima soluzione – di includere la compensazione dei crediti - era stata in precedenza adottata per il beneficio Ace, anch’esso spettante in relazione ai conferimenti in denaro. In tal caso, nel silenzio della norma, era stata la relazione illustrativa al decreto attuativo del 14 marzo 2012 a specificare che hanno natura di conferimento in denaro anche le rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione di crediti (finanziari) verso la società ovvero la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale nominale.
L’equiparazione tra versamento di denaro nelle casse della società e compensazione dei crediti finanziari vantati dal socio in sede di aumento di capitale rappresenta, pertanto, una soluzione ormai consolidata nel nostro ordinamento. Peraltro, inevitabile sia sotto il profilo giuridico che economico.
Dal punto di vista giuridico la compensazione dei crediti vantati dal socio nei confronti della società è senz’altro una forma di estinzione dell’obbligazione analoga al versamento di denaro e che non può in alcun modo essere assimilata al conferimento in natura, fattispecie che riguarda beni o crediti vantati dal conferente nei confronti di terzi. Non a caso la compensazione dei crediti vantati dal conferente nei confronti della società (a differenza dei crediti verso terzi) non richiede la perizia di stima (articolo 2343 del Codice civile), analogamente ai conferimenti in denaro.
Anche sotto il profilo economico, la mancata agevolazione delle compensazioni dei crediti sarebbe difficilmente comprensibile, se si considera che in tal caso il bonus potrebbe essere agevolmente conseguito attraverso la restituzione dei finanziamenti soci (fattispecie che non ha effetti negativi sul tax credit) e successivo conferimento degli stessi a titolo di capitale sociale. In sostanza, si imporrebbe al contribuente un percorso articolato, senza modificare in alcun modo l’assetto patrimoniale finale.
Il Dm del 10 agosto, tuttavia, non solo non prevede espressamente alcuna equiparazione tra compensazione dei crediti e conferimenti in denaro (equiparazione probabilmente superflua per quanto sopra argomentato), ma include tra i conferimenti in denaro (soltanto) la conversione di obbligazioni convertibili.
Il silenzio del decreto sul punto, peraltro, non appare una motivazione sufficiente per escludere dall’incentivo interventi di rafforzamento patrimoniale che hanno tutti i requisiti – giuridici ed economici - per essere considerati conferimenti in denaro e che rispondono alla finalità della norma primaria di rafforzamento patrimoniale delle imprese.

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