Imposte

Riportabili a nuovo le eccedenze di interessi attivi

Nuova definizione nel Dlgs 142/2018

di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni

Il Dlgs 142/2018 ha modificato la disciplina di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires di cui all’articolo 96 del Tuir, con effetti a partire dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Pertanto, i contribuenti con l’esercizio coincidente con l’anno solare devono applicare il nuovo meccanismo di calcolo degli interessi passivi indeducibili a partire dall’esercizio 2019 (si veda “Il Sole-24 Ore” del 15 ottobre 2018). A tale riguardo, il modello Redditi società di capitali 2020 per il 2019 riporta un diverso prospetto e nuove istruzioni per la determinazione degli interessi passivi (righi da RF118 a RF122).

L’articolo 96 prevede una nuova definizione degli interessi passivi e oneri finanziari che soggiacciono ai limiti di deducibilità, i quali devono soddisfare sia il criterio di “classificazione” in bilancio che quello di “qualificazione” come oneri di natura finanziaria. Viene confermato che gli interessi passivi sono integralmente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi del periodo d’imposta, ma si prevede altresì che possano essere sfruttate anche le eccedenze di interessi attivi dei periodi d’imposta precedenti che non sono state utilizzate per abbattere gli interessi passivi di detti periodi. Diversamente dal passato, quindi, le eccedenze di interessi attivi sono riportabili a nuovo.

Gli interessi passivi che residuano dopo la compensazione con quelli attivi sono sempre deducibili nei limiti del 30% del Rol, ma la principale novità riguarda proprio i criteri di determinazione di tale grandezza.

Le voci di bilancio che compongono il Rol rimangono le medesime ma i criteri con cui assumerle cambiano dato che ora queste rilevano «nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa». Si tratta dunque di un Rol «fiscale» e non più di un Rol«contabile». Così, ad esempio, i costi per utenze telefoniche devono essere assunti per l’80% del loro ammontare, ovvero solo per la parte deducibile ai fini del reddito di impresa.

Altra modifica significativa riguarda le regole di riporto a nuovo delle eccedenze di Rol, le quali in precedenza erano riportabili senza limiti di tempo, mentre ora il nuovo comma 7 dell’articolo 96 ne limita il riporto in avanti ai soli cinque periodi d’imposta successivi. In ogni esercizio, quindi, può essere utilizzato il 30% del Rol del medesimo periodo e il 30% delle eccedenze di Rol dei cinque periodi d’imposta precedenti.

Viene fissato anche un ordine di utilizzo del Rol, prevedendo che occorre prioritariamente utilizzare il Rol di periodo e successivamente quello dei periodi d’imposta precedenti a partire da quello meno recente. Da segnalare, infine, che l’articolo 13, comma 3, del Dlgs n. 142/2018 prevede uno specifico regime transitorio per evitare che il passaggio dal Rol «contabile» a quello «fiscale» determini una doppia inclusione ovvero la non inclusione di alcune componenti reddituali nel calcolo del Rol medesimo.

Rimane confermata la deducibilità senza limiti degli interessi passivi relativi a finanziamenti ipotecari su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

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