Finanza

Oneri di transazione sui finanziamenti deducibili senza il calcolo del Rol

La norma di comportamento dell’Aidc

di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni

Costi di transazione in assenza di costo ammortizzato sempre deducibili ai fini Irpef/Ires e indeducibili ai fini Irap: così conclude l’Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc) nella norma di comportamento 207/2020 diffusa nello scorso mese di gennaio (si veda il Sole-24 Ore del 16 gennaio). Le imprese che adottano i principi contabili Oic e che redigono il bilancio in forma ordinaria devono valutare i finanziamenti sulla base del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. A meno che l’applicazione di tale criterio sia irrilevante ai fini della rappresentazione del bilancio (articolo 2423, comma 4, Codice civile), circostanza che si verifica, in linea generale:
con riferimento ai debiti con scadenza inferiore a 12 mesi;
per poste di durata superiore, quando i costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo ed il tasso d’interesse contrattuale non differisce significativamente dal tasso di mercato.

Invece, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese possono sempre non applicare il criterio del costo ammortizzato, ovverosia valutare i debiti al valore nominale.

Costi di transazione
In applicazione del costo ammortizzato, i costi di transazione (spese di istruttoria, oneri di perizia, commissioni, ecc.) sono ripartiti lungo la durata del finanziamento, come componenti aggiuntivi degli interessi, sulla base del tasso effettivo dell’operazione. Nei bilanci abbreviati e in quelli delle micro imprese, ove non è applicato il costo ammortizzato, detti oneri sono invece ripartiti in quote costanti, utilizzando la tecnica dei risconti, ma pur sempre iscritti tra gli «oneri finanziari». Stesso comportamento si ha nei bilanci ordinari ove si deroga – per il principio di irrilevanza – al costo ammortizzato.

In queste ipotesi, i costi di transazione sono iscritti nella voce «C.17» del conto economico, mentre in precedenza erano imputati quali quote di ammortamento di oneri pluriennali. Si è posta, pertanto, la questione se tali costi, in quanto iscritti nell’area finanziaria, soggiacessero ai limiti di deducibilità degli interessi passivi previsti per i soggetti Ires dall’articolo 96 del Tuir.

Al riguardo, l’Aidc evidenzia che l’attuale versione dell’articolo 96, vigente a partire dal 2019, prevede che per la qualificazione di oneri finanziari ai fini di detta disciplina siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
classificazione in bilancio come interessi passivi o oneri assimilati secondo i principi contabili adottati;
tale qualificazione è confermata dalle disposizioni di attuazione della derivazione rafforzata, derivando da un’operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o, comunque, caratterizzati da una componente di finanziamento significativa.

Le esclusioni
Secondo l’Aidc, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese (che non applicano il costo ammortizzato perché non obbligate), così come per le imprese di grandi dimensioni (che non lo applicano in virtù del principio dell’irrilevanza), i costi di transazione, benché iscritti nella voce «C.17», risulterebbero esclusi dall’articolo 96. Per tali soggetti, la riclassificazione contabile tra gli oneri finanziari non risulterebbe infatti confermata dalle disposizioni fiscali di attuazione della derivazione rafforzata. Ciò in quanto, non essendo applicato il costo ammortizzato, la determinazione degli interessi non è frutto del procedimento di attualizzazione del debito, quale declinazione concreta del principio di rappresentazione sostanziale. In altre parole, senza costo ammortizzato la “finanziarizzazione” anche fiscale dei costi di transazione, in applicazione della derivazione rafforzata, non opererebbe.

Ricordiamo che l’agenzia delle Entrate ha affermato, in occasione di Telefisco 2019, che per le micro-imprese che dovessero optare per l’applicazione del costo ammortizzato, considerato che per esse non opera la derivazione rafforzata, i relativi interessi passivi risultanti in bilancio non sono qualificati e classificati come tali in ambito fiscale e di conseguenza non rientrano nella disciplina di cui all’articolo 96.

La soluzione dell’Aidc pone invece qualche maggiore dubbio per i soggetti diversi dalle micro imprese che non applicano il costo ammortizzato, ma per i quali vale comunque la derivazione rafforzata. Meno problematico il trattamento Irap: per le società (la grande maggioranza) che applicano l’articolo 5 del Dlgs 446/97, dal principio di “presa diretta” dal conto economico emerge l’indeducibilità di quanto rilevato tra gli oneri finanziari.

Gli esempi
Si supponga che la società Alfa Srl ottenga un finanziamento per il quale sostiene oneri di transazione per complessivi 20.000 euro così suddivisi:
spese di istruttoria e commissioni: 7.000 euro
perizia sull’immobile posto a garanzia: 5.000 euro
onorari notarili e imposte: 8.000 euro.

1. Bilancio in forma ordinaria
Se Alfa non è una micro impresa, redige il bilancio in forma ordinaria e i costi di transazione non sono irrilevanti ai fini della rappresentazione del bilancio, applica il criterio del costo ammortizzato e i costi di transazione sono ripartiti lungo la durata del finanziamento, come componenti aggiuntivi degli interessi (voce C.17), sulla base del tasso effettivo dell’operazione (principio Oic 19, paragrafo 45). In tal caso, ai fini Ires tali oneri sono deducibili secondo le regole dell’articolo 96 Tuir, mentre sono indeducibili ai fini Irap.

2. Bilancio abbreviato
Se Alfa è una micro impresa o redige il bilancio abbreviato, o, comunque, anche in presenza di bilancio ordinario, i costi di transazione sono irrilevanti ai fini della rappresentazione del bilancio, non applica il criterio del costo ammortizzato e i costi di transazione sono rilevati tra i risconti attivi e sono addebitati a conto economico (voce C.17) lungo la durata del prestito a quote costanti, ad integrazione degli interessi passivi nominali (principio Oic 19, paragrafo 70). In tal caso, secondo la norma di comportamento Aidc n. 207/2020, ai fini Ires tali oneri sono deducibili senza applicare le regole dell’articolo 96 Tuir, ma sono comunque indeducibili ai fini Irap.

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