Rischio incostituzionalità per la norma a regime sui due anni in più al Fisco
Non basta la sterilizzazione della maxiproroga per i controlli del Fisco
Il clamore che si è generato attorno alla vicenda della proroga dei “due anni” a favore dell’amministrazione (sterilizzata in sede di conversione del decreto cura Italia) ha fatto scordare che nell’ordinamento persiste l’irragionevolezza della previsione “a regime” dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015. Norma che non appare affatto a favore del contribuente.
La norma a regime
L’articolo 12 dispone, al comma 1, che la sospensione temporale concessa al contribuente per i versamenti e per gli adempimenti in presenza di eventi eccezionali determina la medesima sospensione temporale anche per l’amministrazione, relativamente ai termini di prescrizione e decadenza per l’attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso.
La norma fa riferimento ad una “sospensione” dei termini. Il fatto è che nello stesso comma 1 dell’articolo 12 poi viene stabilito che il contribuente, salvo diverse disposizioni, deve effettuare i versamenti sospesi entro il mese successivo al termine di sospensione, che porta sostanzialmente ad un differimento del termine originariamente previsto.
Poi segue il comma 2 (dell’articolo 12), il quale disciplina il “famoso” differimento, al 31 dicembre del secondo anno successivo al periodo di sospensione, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici, in scadenza nell’anno in cui si verifica la sospensione. Va notato che questo differimento è legato alla “sospensione” prevista dal comma 1 per l’attività degli uffici, così che anche in questo caso alla sospensione viene associato un differimento dei termini, realizzandosi, di fatto, soltanto uno spostamento in avanti dei termini di decadenza e prescrizione originari (in deroga allo Statuto del contribuente).
Il fatto è che, nonostante la sterilizzazione operata in sede di conversione del Dl cura Italia per la non applicabilità dell’articolo 12, comma 2, del Dlgs 159/2015 in riferimento alla disposizione dell’articolo 67, comma 4, del Dl 18/2020 (non in relazione all’articolo 68, però), la previsione del Dlgs 159 continuerà ad operare a regime (la “congiunta” previsione dei commi 1 e 2 dell’articolo 12 trova applicazione, in sostanza, per tutte le situazioni riconducibili agli eventi eccezionali, tranne che per l’espressa situazione disciplinata dall’articolo 67, comma 4, del Dl 18/2020).
Il mix pericoloso
In proposito, si rileva che l’operatività (congiunta) dei commi 1 e 2 dell’articolo 12 non risulta certo a favore del contribuente; anzi, a nostro avviso, si presta a profili di incostituzionalità, in particolare di quello della ragionevolezza. Infatti, si verifica che se, ad esempio, in un anno X vi è una sospensione anche di 2 giorni dei termini di versamento per il contribuente, con conseguente analoga sospensione dei termini di accertamento, riscossione, ecc., per l’amministrazione, quest’ultima fruisce di una proroga, fino (ben) al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, dei termini di accertamento per i periodi d’imposta in scadenza nell’anno X.È evidente l’odiosa sproporzione temporale a favore dell’amministrazione, che solleva, appunto sotto il profilo della ragionevolezza, più di un dubbio di legittimità costituzionale (e non appare, evidentemente, a favore del contribuente).
Oltre a ciò, la norma va senz’altro rivista per affermare ciò che è esattamente una “sospensione” e ciò che è una (banale) “proroga”.
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di Eugenio della Valle