Rischio tassazione per il socio che recede
Una delle questioni più delicate è rappresentata dalla possibile emersione di imponibile in capo al socio di società di persone a seguito dell’assegnazione dell’immobile. Questa eventualità non è frequente, ma non può neanche essere esclusa a priori. Il passaggio, del resto, è segnalato dalla circolare 37/E/2016 (paragrafo 3.3).
Il problema nasce dal fatto che il valore normale dell’immobile assegnato riduce il costo della partecipazione e, se da questa operazione emergesse un risultato negativo (valore immobile più elevato del costo della partecipazione) il differenziale sarebbe imponibile in capo al socio quale reddito da partecipazione. Questa ipotesi non è frequente per due motivi:
in primo luogo, il socio dovrebbe avere una partecipazione il cui valore fiscale sia adeguato al valore contabile del bene;
in secondo luogo, il maggior valore dell’immobile rispetto a quello contabile è tassato a titolo definitivo con imposta sostitutiva, e quindi esso, già tassato definitivamente, incrementa ulteriormente il costo della partecipazione.
Reddito da partecipazione
Detto questo, in quali casi si potrebbe avere un reddito partecipativo in capo al socio?
Una ipotesi è quella citata proprio nella circolare 37/E/2016, nella quale si considera il caso di un socio attuale che ha acquistato la partecipazione pagando un corrispettivo più basso rispetto al valore economico della società, il che non è così raro: basti pensare ai trasferimenti di quote in ambito familiare.
Un’altra ipotesi da valutare con attenzione è il caso dell’assegnazione dell’immobile a un solo socio, fattispecie che può avvenire assegnando ad altri soci altri elementi dell’attivo patrimoniale, oppure quando il socio assegnatario sta recedendo dalla società.
In questa ipotesi, la circolare 26/E/2016 (paragrafo 6.2), stabilisce che il versamento dell’imposta sostitutiva incrementa in modo proporzionale la partecipazione di tutti i soci, ma solo uno di essi riceve l’immobile che presenta un plusvalore.
Il recesso del socio
Proviamo a immaginare il caso seguente, con valori appositamente semplificati:
valore contabile dell’immobile pari a 100;
altri beni nell’attivo per ulteriori 200;
nessun valore nel passivo;
capitale netto 300;
I soci sono tre al 33,33%, la partecipazione presenta un valore proporzionale al valore contabile, cioè 100 ciascuno.
Il valore catastale dell’immobile è pari a 160 e quindi la società versa l’imposta sostitutiva dell’8% su 60.
Conseguentemente, i soci incrementano il valore della partecipazione che diviene 100 + 20 (60/3) per ciascuno, quindi 120.
Il socio A recede e vede assegnato l’immobile che ha un valore normale di 160, a fronte di una partecipazione che ha un valore fiscale di 120. Da questa situazione emerge il differenziale negativo di 40, che rappresenta un reddito da partecipazione per il socio recedente.
Al contrario, gli altri soci avranno un costo della partecipazione “inutilmente” più elevato, nel senso che, in caso di cessazione della società di persone, essi riceveranno beni per 100 ciascuno avendo un costo della partecipazione pari a 120, quindi senza determinare alcun reddito, e vanificando, per lo più, il maggior valore attribuito alla partecipazione per effetto del versamento dell’imposta sostitutiva operato dalla società.