Imposte

Risparmio gestito, l’investimento della liquidità è esente e rientra nel pro rata

La risposta a interpello 606: la detrazione è determinata in base al rapporto tra l’importo delle operazioni che ne danno diritto e quello aumentato delle operazioni esenti

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di Alessandro Germani

La gestione della liquidità esente Iva rispetto all’attività di banca depositaria imponibile Iva incide sul calcolo del pro rata secondo la risposta a interpello 606/2020 dell'agenzia delle Entrate.

Alfa è una branch italiana di un soggetto estero che svolge attività di custodia ed amministrazione titoli, banca depositaria per Sgr italiane, servizi di amministrazione di fondi, servizi di banca corrispondente di fondi esteri. Essa investe poi la liquidità in eccesso dei conti correnti della clientela istituzionale. Infatti tale liquidità è iscritta nell’attivo di Alfa e nel passivo compare il debito verso i clienti. La liquidità è investita per comprare obbligazioni e Abs (asset backed securities) di cartolarizzazione. Come già in passato, così anche nel 2020 Alfa intende dismettere alcuni titoli per diversificare e/o riequilibrare il proprio portafoglio. Effettuando operazioni sia imponibili (servizi di controllo e sorveglianza, custodia ed amministrazione di titoli) sia esenti (gestione di fondi comuni di investimento e cessioni di strumenti finanziari) Alfa chiede conferma che la cessione delle Abs del 2020 sia da includersi nel calcolo del pro rata ex articolo 19-bis del Dpr 633/72.

Le Entrate confermano che la cessione delle Abs è da considerarsi esente ex articolo 10, comma 1, numero 4 del Dpr 633/72. Di conseguenza il diritto alla detrazione dell’Iva spetta in misura proporzionale alle operazioni imponibili e la percentuale di detrazione è determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno stesso. Restano escluse dal calcolo del pro rata le operazioni esenti da 1 a 9 dell’articolo 10 quando (risoluzione 305/E/08):

•non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo di imposta

•sono effettuate nell’ambito dell’attività occasionale

•sono accessorie alle operazioni imponibili.

Vanno dunque escluse quelle attività che, seppur previste nell’atto costitutivo, sono eseguite solo in modo occasionale ed accessorio, dovendosi ricomprendere tutte le attività realmente svolte (Cassazione 5970/14 e 11085/08). Inoltre per i giudici comunitari l’accessorietà alle operazioni imponibili è tale se non costituisce un prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile (causa C-306-94 e C-174/08). In base alla Cassazione 7654/17 per qualificare le operazioni esenti come accessorie a quelle imponibili bisogna guardare al rapporto fra le due attività e all’impiego di beni e servizi soggetti ad Iva per l’effettuazione di operazioni esenti. Le Entrate focalizzano gli elementi fattuali: le operazioni di investimento della liquidità rappresentano il 30% del volume d’affari della branch e condizionano positivamente il margine d’intermediazione. Pur in presenza di costi afferenti non considerevoli, tali attività rientrano nel core business e non possono dirsi occasionali né qualificarsi come accessorie per escluderle dal pro rata, ponendosi invece come prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività di banca depositaria.

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