Contabilità

Ristrutturazione del debito, transazione più soft senza costo ammortizzato

di Luca Magnano San Lio e Giuseppe Scapellato

Modifiche al principio contabile Oic 19 - Debiti dagli «Emendamenti ai principi contabili nazionali», pubblicati in data 29 dicembre 2017, per i bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2017.

L’Oic 19 assorbe la disciplina relativa alle operazioni di ristrutturazione del debito, precedentemente contenuta nell’Oic 6 contestualmente abrogato, con una rilevante novità per i soggetti che non applicano il costo ammortizzato: in base all’Oic 6, infatti, tali soggetti erano tenuti a rilevare i costi di transazione connessi ad un’operazione di ristrutturazione del debito a conto economico nell’esercizio di sostenimento. Diversamente, i soggetti che applicano il costo ammortizzato ripartiscono lungo la durata del debito tali costi di transazione.

Al fine di mitigare questa asimmetria contabile, il nuovo Oic 19 prevede che le società che non applicano il costo ammortizzato imputino tali costi di transazione a conto economico nell’esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla riduzione del «valore economico del debito», definito «il valore attuale dei futuri pagamenti che il debitore dovrà corrispondere al creditore, a titolo di capitale e/o interessi, in base ai nuovi termini previsti, scontati al tasso di interesse effettivo dell’operazione ante-ristrutturazione»: si tratta di fatto del medesimo valore che le società che applicano il costo ammortizzato utilizzano per determinare il nuovo importo del debito da rilevare in bilancio alla data della ristrutturazione.

Pertanto, in caso di riduzione della quota capitale o degli interessi maturati, poiché il beneficio derivante dalla ristrutturazione viene immediatamente rappresentato nel conto economico in contropartita della riduzione del valore nominale del debito, i costi di transazione saranno anch’essi immediatamente imputati a conto economico in correlazione al beneficio. Nei casi in cui non si ha una modifica del valore nominale del debito, ad esempio a seguito di riduzione degli interessi maturandi o modifica della tempistica originaria dei pagamenti, i costi di transazione saranno iscritti tra i risconti attivi (trattamento in precedenza non consentito dall’Oic 6) nei limiti appunto del beneficio ottenuto.

Le modifiche introdotte riducono, ma non eliminano, l’asimmetria tra soggetti che applicano il costo ammortizzato e non. Il costo ammortizzato comporta la rilevazione immediata del beneficio della ristrutturazione anche nelle circostanze in cui il suo valore nominale non subisce modifiche. Diversamente le società che non lo adottano possono soltanto rinviare i costi di transazione agli esercizi futuri mediante la tecnica del risconto.

Generalmente non vi è identità di ammontare tra il beneficio della ristrutturazione e il relativo costo di transazione, e parrebbe ragionevole ritenere che il primo risulti superiore al secondo nella maggior parte dei casi, comportando comunque un vantaggio per i soggetti che applicano il costo ammortizzato nelle tempistiche di rilevazione in bilancio del beneficio stesso.

È da segnalare che, per poter beneficiare delle nuove disposizioni, è necessario determinare il valore economico del debito: ciò di fatto implica, per i soggetti che non applicano il costo ammortizzato, di effettuare i medesimi calcoli finanziari richiesti ai soggetti che invece sono obbligati ad applicarlo.


Per ulteriori approfondimenti leggi l’articolo di Luca Magnano San Lio e Giuseppe Scapellato su Guida alla contabilità & bilancio 3/2018

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