Ristrutturazioni, bonus fiscale anche al convivente
Molti sono i chiarimenti sulle detrazioni per il recupero edilizio, per il risparmio energetico e per il bonus mobili, contenute nella circolare n.7/E/2017 dell’agenzia delle Entrate sul 730 pubblicata ieri. Si va dalla possibilità di pagare gli acquisti di mobili, detraibili al 50%, tramite finanziamenti a rate, alla possibilità di non cedere all’acquirente dell’immobile ristrutturato le rate residue del bonus mobili, anche se con la cessione dell’immobile vengono trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione sulla ristrutturazione. Dall’incumulabilità della detrazione sul risparmio energetico con quella del 19% per le manutenzioni di beni culturali vincolati all’equiparazione dei conviventi more uxorio ai familiari.
Ristrutturazioni
La detrazione Irpef del 50% sugli interventi di recupero edilizio spetta «anche al familiare convivente» del proprietario, del nudo proprietario, del titolare di un diritto reale (uso, usufrutto, abitazione), dell’inquilino e del comodatario dell’immobile oggetto dell’intervento, se sostiene le spese. Per questi soggetti, il titolo che attesta la disponibilità dell’immobile è costituito dalla «condizione di familiare convivente», quindi, «non è richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato» ( risoluzione 28 luglio 2016, n. 64/E ). Dal 1° gennaio 2016, questo contratto non serve neanche per il «convivente more uxorio» (prima non considerato familiare, quindi, obbligato ad avere il contratto di comodato), in quanto la disponibilità dell’immobile da parte del convivente è insita nella convivenza che si esplica ai sensi della Legge Cirinnà (n. 76/2016).
Per le successioni con più eredi dell’immobile oggetto della detrazione del 50% sugli interventi di recupero edilizio, se uno solo abita nell’immobile, l’agevolazione per le residue quote di detrazione spetta «per intero a quest’ultimo, non avendone più, gli altri eredi, la disponibilità». Se il coniuge superstite rinuncia all’eredità e mantiene il solo diritto di abitazione, non essendo più erede, non può fruire delle residue quote di detrazione. In tale caso, inoltre, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare del bonus, perché non hanno la detenzione materiale del bene (Cassazione 10 marzo 1987 n. 2474).
Non si applicano, invece, le regole previste per le cessioni di immobili per le costituzione del diritto di usufrutto, a prescindere dalla circostanza che questo «sia costituito a titolo oneroso o gratuito». Quindi, in questi casi non è possibile il trasferimento delle quote residue di detrazione, non fruite dal nudo proprietario.
Bonus mobili
La detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici può continuare ad essere fruita, per le restanti rate, anche nei casi di cessione dell’immobile oggetto dell’intervento edile ( circolare 23 aprile 2010 n. 21, risposta 2.2 ) e ciò vale anche se «con la cessione dell’immobile» vengono trasferite «all’acquirente le restanti rate della detrazione» per la ristrutturazione.
La detrazione spetta anche se i mobili sono acquistati con un finanziamento a rate, a patto che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al fornitore con un bonifico bancario o postale, con la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita Iva del fornitore e che il contribuente conservi la copia della ricevuta del bonifico.
Mobili per giovani coppie
Per la detrazione per l’acquisto di mobili da parte delle giovani coppie, la norma non fa alcuno specifico riferimento alla vendita dell’immobile da parte di imprese costruttrici, quindi, il bonus non è precluso nel caso di immobili acquisiti con «contratto di appalto, sempreché l’immobile sia terminato entro il 2015 o il 2016».
Risparmio energetico
Le spese per gli interventi per il risparmio energetico, detraibili al 65%, diversamente da quanto previsto per la detrazione sul recupero del patrimonio edilizio e in assenza di una espressa previsione normativa, non sono cumulabili con la detrazione del 19% per le spese di manutenzione e restauro dei beni culturali vincolati (articolo 15, comma 1, lettera g), Tuir ).
Relativamente ai dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e climatizzazione di unità abitative, detraibili dal 2016 al 65%, sono agevolabili la «fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche, nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici». Non sono agevolati, però, i «dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati».