Ritenuta del 30% sul Tfm erogato a un amministratore di San Marino
I compensi corrisposti da una società residente in Italia a un amministratore non residente in Italia sono imponibili nel nostro Paese a prescindere dal luogo di effettuazione della prestazione
Ai fini fiscali, i compensi “correnti” e il trattamento di fine mandato (Tfm) che un amministratore percepisce sono considerati redditi di collaborazione coordinata e continuativa ricompresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis, del Tuir (Dpr 917/1986). In base a quanto previsto dall’articolo 52 del Tuir, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano i principi di tassazione previsti per i redditi di lavoro dipendente dall’articolo 51 dello stesso Testo unico.
Dal punto di vista degli obblighi del sostituto d’imposta, l’articolo 24 del Dpr 600/1973 stabilisce che quest’ultimo, all’atto del pagamento, deve operare una ritenuta a titolo di acconto sul reddito corrisposto con le modalità previste dall’articolo 23 del Dpr 600/1973 per i redditi di lavoro dipendente in quanto compatibili. Nella particolare ipotesi in cui l’amministratore sia un soggetto non residente, l’articolo 24, comma 1-ter, del Dpr 600/1973 prevede che «sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Tuir …. corrisposti a soggetti non residenti deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento». Si ritiene che tale ritenuta vada applicata anche alle indennità di fine mandato anche qualora sussistano i presupposti per la tassazione separata e in questo senso sarebbe il chiarimento dell’agenzia delle Entrate contenuto nella risposta 2 della circolare 34 del 18 aprile 2002.
L’obbligo di effettuare una ritenuta del 30% a titolo d’imposta nell’ipotesi in cui il percettore dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa sia un non residente comporta comunque la necessità di verificare quali siano i principi di “territorialità” previsti dalla normativa interna con riferimento alla fattispecie reddittuale specifica. A tale proposito, l’articolo 23, comma 2, lettera b, del Tuir stabilisce che, nell’ipotesi di compensi corrisposti da una società residente in Italia a un amministratore non residente in Italia, tali compensi sono imponibili nel nostro Paese a prescindere dal luogo di effettuazione della prestazione. Infatti, l’articolo prima citato individua come criterio di collegamento con il territorio italiano la residenza del soggetto erogante (in deroga all’ordinario criterio del luogo di esercizio dell’attività svolta applicabile ai soggetti non residenti).
Per quanto riguarda invece l’applicazione della normativa convenzionale alla fattispecie in commento, in conseguenza dell’atipicità del reddito che si sta analizzando è necessario individuare quale sia l’articolo delle convenzioni internazionali secondo il modello Ocse in cui rientrano le collaborazioni coordinate e continuative. A tale proposito, si ritengono condivisibili le considerazioni effettuate da Assonime, con la circolare 6 del 25 gennaio 2001 e riprese da Marco Piazza (Guida alla fiscalità internazionale ed. Il Sole 24Ore) che riconducono i rapporti “tipici” di collaborazione relativi, quindi, alla partecipazione ad organi collegiali – per esempio rapporti di amministratore o sindaco di società – nell’articolo 16 del modello Ocse e delle convenzioni a esso conformi.
Venendo quindi alla Convenzione siglata tra Italia e San Marino, la stessa prevede, all’articolo 16, che i gettoni di presenza e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno stato contraente (San Marino) riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell’altro Stato contraente (Italia) sono imponibili in Italia. Si ritiene, pertanto, che sia i compensi correnti che il Tfm erogati da una società italiana a un soggetto residente a San Marino, in fase di erogazione, debbano essere assoggettati alla ritenuta italiana a titolo d’imposta del 30%.
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