Contabilità

Rivalutazione nel bilancio 2020 per singolo bene

Con l’articolo 110 del Dl 104/2020 non sarà necessario adeguare in modo omogeneo i valori di tutti i beni compresi nei gruppi

di Luca Gaiani

La rivalutazione nel bilancio 2020 potrà effettuarsi distintamente per ogni singolo bene. Lo chiarisce la relazione ministeriale all’articolo 110 del decreto Agosto (Dl 104/2020), pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 14 agosto e in vigore dal 15 agosto. A differenza di ogni altro precedente provvedimento rivalutativo, non sarà dunque necessario adeguare in modo omogeneo i valori di tutti i beni compresi nei gruppi individuati dal Dm 162/2001. Per ogni singolo bene, inoltre potrà procedersi alla scelta se attribuire, o meno, rilevanza fiscale ai maggiori importi pagando l’imposta sostitutiva del 3 per cento.

Rivalutazione con grande appeal

Dopo anni in cui i provvedimenti di rivalutazione dei beni di impresa non avevano trovato il favore dei contribuenti, a seguito dell’elevato costo della sostitutiva e del ritardo nella deduzione dei maggiori ammortamenti, una significativa inversione di rotta giunge dalla norma introdotta dall’articolo 110 del Dl 104/2020.

Molti sono infatti i punti di attrattiva della rivalutazione 2020. Si va dalla possibilità di adeguare i valori anche solo civilisticamente, all’imposta sostitutiva estremamente ridotta (3% con versamento fino a tre rate annuali) fino alla deducibilità dei maggiori ammortamenti già dall’esercizio 2021 (modello Redditi 2022).

Ad esempio, rivalutando un bene per un importo di 1.000, l’impresa, a fronte di un costo di 30 (da pagare a giugno 2021-2022-2023 con rate di 10 ciascuna), potrà ottenere un risparmio di imposte (Ires e Irap) di 279 con un beneficio netto di 249. La deduzione, ipotizzando che in base al piano di ammortamento del maggior valore avvenga su cinque anni, genererà minori imposte di 55,8 nei versamenti di giugno 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. In pratica, dopo il pagamento di giugno 2021 (prima rata della sostitutiva), l’impresa andrà “in credito” verso il fisco, in quanto, già dal versamento di giugno 2022, il risparmio di Ires e Irap sulla prima quota di ammortamento (nell’esempio pari a 55,8, cioè un quinto di 279), supera il costo complessivo della sostitutiva.

Rivalutazione per singolo bene

Un ulteriore elemento che favorirà l’appetibilità del provvedimento è la possibilità, indicata dalla relazione illustrativa, di operare la rivalutazione anche su un singolo bene (rientrante tra quelli rivalutabili, cioè diverso dai beni-merce) senza dunque dover rispettare il vincolo di adeguare il valore di tutti i beni (o nessuno dei beni) compresi in una delle categorie omogenee previste dall’articolo 4 del Dm 162/2001. Quest’ultima norma di attuazione (riferita alla precedente legge 342/2000) è richiamata dal decreto agosto, sicché non era chiaro, dal tenore letterale della disposizione (che parla di rivalutazione di singoli beni, ma richiama anche il Dm), se effettivamente si intendeva abbandonare (come ora confermato dalla relazione) il criterio delle categorie omogenee costantemente applicato negli ultimi venti anni.

Sarà dunque possibile, all’interno di una categoria, ad esempio il gruppo «macchine automatiche 2015», comprendente tre cespiti, rivalutare un cespite e lasciare inalterato il valore degli altri; oppure ancora rivalutare una macchina solo civilisticamente, rivalutare la seconda anche fiscalmente (pagando il 3%) e non rivalutare la terza. La scelta di non rivalutare un singolo bene potrà essere presa anche in funzione della possibile cessione di quel cespite prima del 2024, anno dal quale la rivalutazione assume efficacia per le plusvalenze. Analogamente si potrà scegliere di rivalutare un singolo immobile strumentale tra i più fabbricati posseduti, ipotizzando una vendita a partire dal 2024.

Azioni e quote

Per quanto riguarda la rivalutazione delle partecipazioni (rivalutazione che, fiscalmente, è generalmente vantaggiosa solo per quelle che non hanno i requisiti Pex dell’articolo 87 del Tuir), il Dm 162 stabiliva che rientravano nella categoria omogenea (ora non più prevista) i titoli e le partecipazioni non azionarie emessi dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche. Il richiamo al singolo bene fa ora ritenere rivalutabile anche solo una parte di un pacchetto azionario detenuto in una stessa società partecipata. Ad esempio, se si posseggono 100 azioni di Alfa Immobiliare Spa, di cui 60 saranno mantenute a lungo termine e le restanti 40 verranno cedute con forte plusvalenza (dal 2024 in poi), sarà possibile affrancare solo queste ultime col pagamento del 3 per cento.

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