Contabilità

Rivalutazione gratuita per alberghi e terme, serve la bussola dei codici Ateco

Soltanto la classificazione puntuale delle attività consente di definire il perimetro dell’agevolazione

di Giorgio Gavelli

La rivalutazione fiscale gratuita disegnata dall’articolo 6-bis del Dl 23/2020 si rivolge (con esplicite finalità di sostegno) ai soggetti «operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio».

I soggetti interessati
Il comma 1 cita le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir ma non vi sono dubbi che la disciplina è applicabile a tutte le tipologie d'impresa operanti in tali settori, in virtù del richiamo (presente al comma 7) all’articolo 15 della legge 342/2000: tale disposizione estende l’applicabilità della rivalutazione alle imprese individuali, alle società di persone, agli enti pubblici e privati di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 73 Tuir e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Il perimetro delle attività
Ma se questi sono i soggetti, quali sono le attività interessate? Il riferimento ai settori alberghiero e termale va declinato puntualmente.

Recentemente l’agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E/2020, ha approfondito il tax credit sui canoni di locazione (articolo 28 del decreto Rilancio), che, ricordiamo, si applica in maniera più estesa (prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente) alle «strutture alberghiere e agrituristiche».

Ancora differente è il richiamo legislativo alle «imprese turistico ricettive, nonché agli agriturismo e ai bed &breakfast» di cui all’articolo 176 dello stesso Dl 34/2020, riguardante il bonus vacanze oggetto del provvedimento del 17 giugno 2020. In quest’ultimo caso si è previsto che sia lo stesso fornitore di servizi ad “autoidentificarsi” (con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) come «impresa turistico ricettiva, agriturismo o bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva» (par. 3.5 del provvedimento).

Per il credito d’imposta sulle locazioni, invece, l’Agenzia ha affermato che «ai fini dell'individuazione di tali attività occorre fare riferimento ai soggetti che – indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato – svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO».

La circolare prosegue affermando che «a titolo esemplificativo», si possono citare le seguenti voci:

▪ 55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI

• 55.10.00 Alberghi - fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)

▪ 55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI

• 55.20.10 Villaggi turistici

• 55.20.20 Ostelli della gioventù

• 55.20.30 Rifugi di montagna - inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande

▪ 55.20.40 Colonie marine e montane

▪ 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole

▪ 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence. I). fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze II) cottage senza servizi di pulizia

▪ 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.

Non sono inclusi in questa lista, ad esempio, i campeggi (codice 55.30.00) e gli alloggi per studenti e lavoratori (codice 55.90.20).

Gli stabilimenti termali (non previsti dal bonus locazione ma rientranti nella rivalutazione per espressa disposizione normativa) hanno come codice ATECO 96.04.20.Saranno questi i riferimenti corretti per il requisito soggettivo della rivalutazione gratuita? Speriamo che la questione sia chiarita quanto prima, e che non si ricorra ad un elenco «esemplificativo ma non esaustivo», perché, come si sa, in ambito fiscale il diavolo si nasconde nei dettagli.

I proprietari degli immobili
Non dovrebbe esserci spazio (almeno per come è scritta la norma) per chi possiede i beni ma non esercita l’attività perché la dà in gestione a terzi, poiché si parla di soggetti “operanti” in questi settori, non delle società immobiliari, mentre in caso di affitto di azienda la regola è che rivaluta chi fa gli ammortamenti (circolare n. 11/E/2009), anche se con effetti per nulla chiari.

I tempi
Circa gli esercizi interessati non pare che il testo letterale dia adito a dubbi interpretativi.

Chi, tra i soggetti operanti in questi settori, opera la rivalutazione nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (in qualunque momento esso sia approvato), ha una rivalutazione onerosa ma con effetto fiscale (accelerato) già dall’esercizio successivo.

Chi, invece, esegue la rivalutazione nei bilanci dei due esercizi successivi (uno solo o entrambi) non versa nulla (a meno che non voglia affrancare la riserva in sospensione d'imposta) e l’effetto fiscale scatta dallo stesso esercizio in cui i beni sono rivalutati. Fatti salvi, in quest’ultimo caso, i quattro esercizi di “vigilanza” previsti dal comma 6 in caso di cessione o assegnazione dei beni rivalutati.

Ecco, se proprio vogliamo trovare un punto non chiaro è questo: il comma 9, nell’anticipare al 2020 gli effetti fiscali per chi ha rivalutato (pagando) nel 2019 non richiama il comma 6, forse intendendo che, in questo caso, tutti i vantaggi della rivalutazione (anche ai fini delle plus/minus) scattano dal 2020.


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