Rottamazione-bis per i carichi dal 2000 al 2016 ridotta a tre rate
La riapertura della rottamazione dei carichi 2016 è definitiva. Con la conversione in legge del Dl 148/17 , in corso di pubblicazione, tutti i soggetti che non hanno presentato la domanda entro il 21 aprile scorso possono accedere alla sanatoria dei carichi affidati tra il 2000 e il 2016 trasmettendo un apposito modulo entro il 15 maggio 2018. In questi casi, però, le rate si riducono a tre, di cui l'80% da pagare entro fine 2018. Accanto a questa, si stabilizza la rimessione in termini dei soggetti che hanno saltato le rate di luglio e settembre della vecchia procedura e di quelli che si sono visti rigettare la domanda per non avere pagato tutte le rate scadute a fine 2016. Da ultimo, la definizione si arricchisce dei carichi affidati dal primo gennaio al 30 settembre 2017. Per tutti gli interessati, la scadenza dell'istanza è il 15 maggio 2018.
Carichi fino al 2016
Tutti i debitori che non hanno presentato la domanda di definizione entro il 21 aprile possono sanare le partite affidate a Equitalia fino al 31 dicembre 2016, alle medesime condizioni della disciplina originaria del Dl 193/16. Si potrà quindi ottenere l'azzeramento di sanzioni e interessi di mora. Se il carico è solo sanzionatorio, la definizione non costa nulla. I soggetti che invece hanno presentato la domanda e non sono riusciti a far fronte alla vecchia definizione non hanno una seconda chance.
Sotto il profilo della tempistica, si rileva che le scadenze sono state uniformate a quelle dei debitori che si sono visti respingere la domanda a causa della morosità del precedente piano di rientro. Ciò significa che il numero massimo di rate è tre (ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019). Il nuovo modello di definizione deve essere pubblicato sul sito dell'Ader (Agenzia delle Entrate-Riscossione) entro la fine di quest'anno.
In caso di rigetto per morosità
Come già stabilito nella formulazione originaria dell'articolo 1, Dl 148/17, i debitori che si sono visti respingere la domanda di definizione per non aver pagato tutte le rate scadute a fine anno scorso, possono rientrare nella sanatoria. A tale scopo, una volta presentata la domanda, l'Ader comunica entro il 30 giugno 2018 l'importo delle rate scadute del piano di rientro in essere al 24 ottobre 2016 che il debitore deve pagare in un'unica soluzione entro la fine di luglio 2018. Il mancato tempestivo versamento di tale importo costituisce causa di improcedibilità della domanda. Entro il 30 settembre, l'Ader comunica l'importo della definizione che deve essere pagato, per l'80%, in due rate di pari importo a ottobre e novembre 2018, e per il residuo 20% entro febbraio 2019. Le medesime scadenze valgono, come già segnalato, anche per la prima definizione dei carichi 2016 da parte di chi non aveva mai presentato alcuna domanda di sanatoria.
Posticipazione delle rate
Le prime tre rate della vecchia rottamazione sono posticipate al 7 dicembre. Una precisazione in tal senso è arrivata anche dall’Ader sollecitata al riguardo dall’agenzia Ansa. A tale scopo, è sufficiente pagare le somme indicate nei bollettini precompilati inviati dall'agente della riscossione, senza maggiorazioni di sorta. Inoltre, la rata in scadenza a aprile 2018 è differita a luglio dello stesso anno.
Definizione 2017
Si conferma infine la possibilità di sanare i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, con alcuni vantaggi aggiuntivi rispetto alla definizione ante 2017. In questo caso, infatti, non rilevano eventuali morosità esistenti su dilazioni pregresse. Entro il 31 marzo 2018, l'Ader comunica i carichi potenzialmente rottamabili. Inoltre, entro il 30 giugno 2018 viene liquidata l'istanza di definizione, con l'indicazione dell'importo delle rate prescelte. Le somme devono essere pagate in 5 rate di pari importo, con scadenze nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e infine a febbraio 2019.
Dilazioni pregresse
Per tutte le nuove procedure, le rate in scadenza in data successiva a quella di presentazione della domanda sono sospese sino alla scadenza della prima rata della rottamazione. Inoltre, dovrebbe sempre valere la regola secondo cui se non si versa la prima rata della rottamazione è possibile riattivare i piani di rientro precedenti, purché “pendenti” alla data di trasmissione della domanda.
Si segnala infine che per la definizione 2017 e per la remissione in termini dei debitori morosi per vecchie dilazioni i modelli di istanza sono già disponibili sul sito dell'Ader. Vi è peraltro convenienza ad anticipare la trasmissione del modulo, poiché in questo modo si inibiscono le azioni esecutive e cautelari dell'agente della riscossione.
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