Stralcio delle cartelle, i contributi cancellati riconteggiabili anche con versamento rateale
Un emendamento al decreto lavoro (Dl 48/2023) dà il via libera al recupero dei carichi stralciati fino a mille euro
Con un emendamento da inserire in sede di conversione in legge del decreto lavoro (Dl 48/2023), viene introdotta una norma per “ripescare” i contributi Inps cancellati in modo automatico.
L’annullamento dei contributi pensionistici ha potuto, infatti, comportare la conseguente cancellazione delle posizioni contributive di commercianti, artigiani lavoratori autonomi agricoli e professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps. In questo contesto i contribuenti interessati al “ripescaggio” dovranno presentare una specifica domanda e versare le somme dovute all’istituto di previdenza in unica soluzione o in rate mensili, da pagare entro il 31 dicembre 2023. In questo modo sarà possibile ricostruire le posizioni contributive stralciate con la cancellazione d’ufficio dei carichi affidati all’agente della Riscossione dal 2000 al 2015 per importi fino a mille euro.
Il ripescaggio è consentito sia per i contributi azzerati a norma dell’articolo 4 del Dl 119/2018, sia per i contributi annullati a norma dell’articolo 1, comma 222, della legge 197/2022 (Bilancio 2023).
Le norme richiamate dispongono che:
O sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche se riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta per la cosiddetta rottamazione ter; l’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 (articolo 4, Dl 119/2018);
O sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, al primo gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se compresi in precedenti definizioni agevolate, quali la rottamazione ter o la definizione speciale a saldo e stralcio (articolo 1, comma 222, della legge 197/2022).
Come si è anticipato, la chance del “ripescaggio” con il conseguente pagamento dei contributi annullati in modo automatico, è frutto dell’emendamento al decreto lavoro, che prevede di inserire, dopo l’articolo 23, del Dl 48/2023, l’articolo 23-bis, recante disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi.
Il comma 1 dispone che «Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all’articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all’ente previdenziale, nei limiti dell’articolo 3, comma 9 della legge n. 335/1995», tenendo cioè conto dei limiti in materia di prescrizione, «il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.
2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti dall’Inps».
Sono perciò attese le istruzioni operative da parte dell’istituto previdenziale per ricostruire le posizioni contributive stralciate a seguito della cancellazione d’ufficio dei carichi affidati all’agente della Riscossione dal 2000 al 2015 di importi fino a mille euro.