Rottamazione delle cartelle: per la lite in corso la «carta» del rinvio dell’udienza
La rottamazione dei ruoli potrebbe anche “risolvere” la lite pendente dinanzi al giudice tributario: si tratta, infatti, di una possibilità prevista espressamente dalla norma, a condizione, però che il contribuente rinunci al ricorso. Tuttavia, la convenienza potrebbe non essere così scontata, anche (e forse soprattutto) alla luce dei tanti dubbi che ancora ci sono sulla procedura da seguire.
La norma
L’articolo 6 del Dl 193/2016 , che ha introdotto la possibilità di definire tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016, prevede espressamente che sia possibile aderire alla sanatoria anche ove il ruolo sia oggetto di un giudizio pendente. La norma li limita a disporre che il debitore è tenuto ad assumere l’impegno di rinunciare al giudizio stesso.
Lo stato della lite
Al fine di verificare la convenienza all’adesione occorre, preliminarmente, riscontrare che cosa concretamente risulti iscritto a ruolo: la norma, infatti, trattandosi della rottamazione dei carichi e non di una definizione delle liti pendenti, “agevola” solo ciò che risulta iscritto a ruolo, a prescindere quindi dal giudizio.
In proposito, va ricordato che con l’impugnazione di un atto, non è sospesa la riscossione delle somme pretese con l’atto stesso: in alcuni casi è prevista la riscossione frazionata, che varia a seconda se la lite sia pendente in primo grado, in secondo ovvero in Cassazione, mentre per altri, è dovuto l’intero importo, comprensivo di sanzioni ed interessi, fin dal primo grado.
Il contribuente, quindi, dovrà concretamente verificare quanto risulta negli archivi dell’Agente della riscossione e solo su tali importi, potrà beneficiare delle riduzioni previste per la rottamazione. Esistono tuttavia, ancora numerosi dubbi procedurali come ad esempio, chi deve effettuare la rinuncia in ipotesi di lite avviata dall’ufficio (si pensi all’appello ovvero al ricorso in Cassazione), o ancora se tutte le parti siano obbligate alla rinuncia ove una di queste aderisca alla rottamazione (è il caso del ricorso proposto da società di persone e soci, unificato).
L’estinzione del giudizio
La norma prevede che in ipotesi di adesione alla rottamazione, il contribuente si “impegni” a rinunciare alla lite. Trattandosi di un “impegno” non può avere effetti immediati con la conseguenza che sono necessari altri adempimenti. Equitalia ha precisato che la valutazione del momento dal quale si producono gli effetti dell’impegno alla rinuncia al contenzioso non potrà che essere effettuata dall’autorità giudiziaria presso la quale è incardinato lo stesso contenzioso.
Ne consegue che verosimilmente, occorrerà richiedere un rinvio dell’udienza di merito ove fosse stata fissata prima del termine per la rottamazione.
In tale sede, si dovrà evidenziare al giudice l’intenzione di valutare l’adesione all’istituto.
Per la rinuncia, sebbene ad oggi manchino chiarimenti in proposito, occorrerà attendere la completa definizione della rottamazione. Ove, infatti, per qualsivoglia ragione Equitalia non confermasse il buon esito della procedura, con la rinuncia al ricorso, il contribuente si troverebbe a dover corrispondere le somme pretese senza alcun beneficio.
È auspicabile, attesa la rilevanza concreta della rottamazione sui giudizi pendenti attualmente, che l’Amministrazione fornisca presto i chiarimenti necessari per consentire un’adeguata valutazione delle diverse posizioni.