Controlli e liti

Rottamazione, domanda «al buio» sugli importi

di Luigi Lovecchio

Accesso alla definizione agevolata, modalità di rinuncia al contenzioso e sospensione dei fermi amministrativi in pendenza della rottamazione. Sono alcuni dei punti rimasti in sospeso dopo Telefisco che richiedono un chiarimento ufficiale.

La presentazione della domanda di rottamazione è qualificata dall'articolo 6, comma 2, del Dl 193/16, come una manifestazione della volontà di aderire alla sanatoria. Sembra quindi che, una volta trasmessa l'istanza, la stessa sia irrevocabile. Il punto è però che nella compilazione della domanda non vi è la liquidazione delle somme da versare, che è invece contenuta nella successiva comunicazione di Equitalia, spedita entro il 31 maggio. D'altro canto, se il debitore non ha fatto bene i conti e si ritrova quindi con un totale da pagare superiore al previsto, la caducazione della procedura determina effetti irreversibili. Questi sono rappresentati dal mantenimento del debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, dalla ripresa delle azioni di recupero di Equitalia e soprattutto dal divieto di rateazione del carico residuo. Vale ricordare altresì che è sufficiente il ritardo di un solo giorno nel pagamento di una rata qualsiasi perché la procedura decada.

Sarebbe quindi opportuno che fosse sancito che l'accesso alla definizione agevolata sia il risultato di due adempimenti: la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata. Solo così infatti si garantirebbe al debitore l'ingresso consapevole nella sanatoria, poiché alla scadenza della rata di luglio è stata già ricevuta la comunicazione di Equitalia.

È possibile però anche una via di mezzo, supportata dalla lettera della legge, che consentirebbe quantomeno la tutela dei debitori con dilazioni in corso. Si potrebbe infatti affermare che, in linea di principio, la presentazione della domanda è di per sé sufficiente a determinare l'ingresso nella sanatoria. Tuttavia, se si hanno dilazioni non scadute, resta sempre possibile non pagare la prima o unica rata, conservando il diritto al mantenimento del precedente piano di rientro. In questo senso, depone l'articolo 6, comma 8, lettera c), del Dl 193/16. Si tratterebbe, a ben vedere, di una parziale compensazione nei confronti dei soggetti che, avendo piani di rientro in essere, sono costretti, ai fini dell'accesso alla procedura, a pagare tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, subendo così un aggravio rispetto agli altri debitori.

Si osserva altresì che con il mancato pagamento della prima rata non viene revocata la sospensione delle quote in scadenza tra gennaio e luglio di quest'anno, poiché a tale scopo è sufficiente includere il relativo debito nella domanda di definizione. Detto in altri termini, una volta presentata la domanda ci si assicura la moratoria nei pagamenti delle rate anche se poi non si paga la scadenza di luglio. Per l'effetto, il piano di rientro si considera ancora in essere a quest'ultima data.

Al contrario, se si versa la rata di luglio, non si torna davvero indietro. Ne consegue che se si salta ad esempio la seconda scadenza di settembre, non rivive la prima rateazione e il debito residuo non può più essere frazionato.

Un altro dubbio riguarda il trattamento dei fermi amministrativi già apposti, nelle more del perfezionamento della definizione agevolata. Occorre infatti conferma della prassi di Equitalia di sospendere il vincolo con il pagamento della prima rata. Trattandosi di una disciplina eccezionale, non è scontato che ciò accada, anche se le prime indicazioni informali vanno in questo senso. È certo invece che la cancellazione del fermo consegue solo al completamento della definizione.

Da ultimo, in materia di contenzioso pendente, si segnala che secondo le risposte dell'agenzia delle Entrate «ciò che assume rilevanza è il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo ed integrale versamento del complessivo importo dovuto». Sembra quindi trovare conferma la circostanza che l'impegno a rinunciare ai giudizi in corso sia un effetto del buon esito della sanatoria e non già una condizione per accedervi. Ne consegue che se la procedura decade, per mancato pagamento di una rata, viene meno anche l'impegno suddetto e il giudizio segue il suo corso. Vale rimarcare come anche secondo le Entrate l'istituto processuale di trasmissione degli effetti della rottamazione sia la cessazione della materia del contendere, che può essere richiesta da una qualsiasi delle parti in causa. Ciò comporta la naturale compensazione delle spese di giudizio.

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