Rottamazione liti, spiraglio sui lievi inadempimenti
I contribuenti che hanno aderito alla
Il quadro
La norma sulla chiusura delle liti pendenti (articolo 11 del decreto legge 50/2017) per i versamenti, fa riferimento alle disposizioni in materia di accertamento con adesione (articolo 8, decreto legislativo 218/1997) per le quali sono applicabili le regole sul lieve inadempimento (articolo 15-ter, Dpr 602/1973) che riguarda sia il versamento della prima o unica rata, sia il versamento delle rate successive. Per evitare la moltiplicazione delle liti e agevolare gli istituti definitori della pretesa impositiva, infatti, dal 22 ottobre 2015, è stato introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 159/2015 l’articolo 15–ter nel Dpr 602/1973.
L’articolo15–ter disciplina i casi di lieve inadempimento ed è applicabile ad atti di adesione, avvisi di accertamento o avvisi di rettifica e liquidazione definiti per acquiescenza, a conciliazioni giudiziali, accordi di mediazione, cioè agli “istituti definitori”. La norma esclude la decadenza « in caso di lieve inadempimento dovuto a: a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro; b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni».
Le indicazioni delle Entrate
Come chiarito dall’agenzia delle Entrate, nella circolare 17/E/2016, la disciplina del lieve inadempimento ricorre ogni volta in cui ritardi di breve durata o errori di limitata entità nel versamento delle somme dovute non comportano per il contribuente la perdita dei benefici e quindi non precludono il perfezionamento degli istituti definitori né determinano la decadenza dalla rateazione. Con riferimento alla tempestività del versamento (ed è l’aspetto che riguarda la rottamazione delle liti) si ha lieve inadempimento se il versamento della prima rata è fatto con ritardo non superiore a sette giorni. Ecco che l’interpretazione potrebbe aiutare chi versa entro lunedì 9 ottobre. Con riguardo all’