Rottamazione ruoli, il nodo del mancato pagamento delle vecchie rate pesa sul non accoglimento dell’istanza
Si avvicina la scadenza del 31 luglio per il versamento della prima o unica rata della rottamazione dei ruoli. Ci sono contribuenti, però, che si sono visti recapitare dall’ex Equitalia la comunicazione di non accoglimento della definizione agevolata. La motivazione, come si legge nelle note inviate dalle sedi regionali dell’attuale agenzia delle Entrate - Riscossione, riguarderebbe il mancato rispetto della condizione prevista dal Dl 193/2016 ovvero il mancato pagamento delle rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 in caso di un piano rateale in atto.
Scritto cosi il problema non sussiste, ma nelle more gli ex uffici Equitalia nelle rate scadute tra il 1 ottobre ed il 31 dicembre comprendono anche eventuali rate precedenti non pagate. Eppure la norma sembra chiara laddove precisa, senza lasciare spazio ad interpretazioni, che gli scaduti da saldare per accedere ai benefici sono solo quelli compresi tra ottobre e dicembre 2016, senza guardare lo scaduto.
Anche l’agenzia delle Entrate, con la circolare 2/E del 08/03/2017, non si era sbilanciata in interpretazioni restrittive ma raccordando la norma con l’articolo 19 del Dpr 602/73, aveva precisato che laddove al 24 ottobre 2016 ci fosse stato un piano di dilazione in essere le rate dovevano essere saldate al 31dicembre 2016.
Vero, il termine “al 31 dicembre 2016” può aver tratto in inganno gli Uffici dell’Ente riscossore ma il riferimento alla data di partenza è chiaro, ovvero la data di entrate in vigore della norma e quindi ottobre. Se cosi non fosse la disparità tra i contribuenti sarebbe spropositata: da una parte quelli che non hanno mai rateizzato, ovvero rateizzato senza aver mai pagato una rata e quindi decaduti dal piano rateale, hanno beneficiato della rottamazione e delle conseguenti agevolazioni; dall’altro coloro che hanno rateizzato, e pagato in ossequio alla norma, che si vedono penalizzati perché magari non hanno scoperta una rata del piano dilatorio ma quelle previste nel trimestre ottobre-dicembre sono tutte saldate. La contraddizione sta, anche, nelle motivazioni del diniego nel documento che Equitalia ha inviato ai contribuenti prima del cambio di casacca: «non risultano i versamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016».
Di contro , però, alle rimostranze dei contribuenti presso gli Uffici dislocati sul territorio, che ad oggi hanno solo cambiato insegna mantenendo immutate le abitudini, le risposte sono sempre le stesse: in caso di rate scadute in un piano di rateazione in essere al 24 ottobre dovevano essere saldate tutte le rate al 31 dicembre dello scorso anno.
La norma dice altro, la circolare dell’Agenzia è vaga ed il riferimento che Equitalia prende a base della propria interpretazione, contro legge a questo punto, è l’articolo 31 del DPR 602/73 , ovvero l’imputazione dei pagamenti a rate precedentemente scadute, che nessuna norma ha mai richiamato . A questo punto è facile ipotizzare diversi contenziosi tra i contribuenti e l’agenzia delle Entrate Riscossione se , nei pochi giorni che mancano alla scadenza della prima rata (31 luglio) , non si farà marcia indietro ammettendo alla rottamazione anche chi , tra ottobre e dicembre, ha pagato cosi come letteralmente previsto dalla norma.