Rottamazione-ter, storno per le sanzioni già contabilizzate
Per le imprese la rottamazione-ter se da un lato rappresenta certamente una opportunità di grande interesse, dall’altro pone degli interrogativi, soprattutto in sede di recepimento nel bilancio 2018.
La situazione iniziale
L’ipotesi classica è rappresentata dalla sussistenza di un debito fiscale maturato, già contabilizzato dall’impresa unitamente alle relative sanzioni per il ritardato versamento. In tale evenienza, una prima difficoltà deriva dal dover verificare se il debito sia stato già oggetto di precedenti rateizzazioni o non lo sia mai stato (magari perché di recente maturazione). In questo caso, il debito dev’essere appostato alla stregua di un debito tributario a breve termine, ivi incluse le sanzioni.
La rottamazione-ter e la corretta contabilizzazione
L’adesione alla rottamazione comporta una serie di scritture contabili che possono cosi riassumersi:
-inizialmente è necessario stornare le sanzioni già contabilizzate mediante la rilevazione di una sopravvenienza attiva che in realtà – in applicazione dell’Oic 25 - è rappresentata nel conto economico con il segno positivo alla relativa voce;
-dall’altro occorre scomporre le rate dovute fra quelle a breve termine (da versare entro il 31 dicembre 2019) e quelle successive a medio-lungo termine, da versare negli anni successivi.
Dal punto di vista fiscale, per un corretto inquadramento della sopravvenienza attiva si deve risalire al trattamento iniziale riservato alla sanzione nel momento in cui è stata iscritta in contabilità. In sostanza, se la sanzione è stata resa indeducibile, la sopravvenienza attiva non potrà costituire un componente positivo imponibile (si veda per tutti la circolare 27 maggio 1994, n. 73, risposta n. 3.40). Viceversa, nel caso in cui la sanzione fosse stata resa deducibile, lo stralcio costituirà un componente positivo imponibile. Ricordiamo che la deduzione della sanzione tributaria, soprattutto nel caso in cui sia correlata ad un omesso versamento dichiarato per difficoltà finanziaria, è stata ammessa dalla giurisprudenza (si veda la sentenza del 16 aprile 2014, n. 425 della Ctp di Udine).
La definizione delle liti pendenti e dei Pvc
Discorso molto più delicato si ha nel caso in cui l’impresa si avvalga della definizione delle liti fiscali pendenti e dei processi verbali di constatazione. A complicare ulteriormente la vicenda vi è anche il problema della riclassificazione di quanto già versato dall’impresa in pendenza di giudizio. Innanzitutto, è utile chiarire che le imposte dovute per accertamenti o per procedimenti in contenzioso sono iscritte nella voce patrimoniale B2 – «Fondo per rischi ed oneri – per imposte, anche differite» (si veda l’Oic 31). Dal punto di vista economico, invece, l’Oic 25 prevede la classificazione delle imposte (ivi comprese le sanzioni e gli eventuali interessi) derivanti da contenziosi con il Fisco, nella voce 20 come «imposte relative a esercizi precedenti».
Nel momento in cui si aderisca alla definizione delle liti fiscali pendenti o di un pvc, sarà necessario allocare quanto iscritto nel Fondo nella voce dei debiti tributari. L’eventuale sopravvenienza positiva che dovesse emergere nello switch fra quanto iscritto nel Fondo rischi alla voce Debiti tributari, sarà contabilizzato con il segno positivo nella voce economica delle imposte relativa ad esercizi precedenti. Si sottolinea che questa voce economica è di natura bifasica, cioè può essere sia positiva (avere) sia negativa (dare).
Oltre alla regolarizzazione del nuovo valore economico dell’onere fiscale dovuto a seguito della definizione agevolata, sarà necessario anche regolarizzare le eventuali voci patrimoniali ricollegabili alle imposte maturate dalle liti fiscali pendenti ed ancora presenti nello stato patrimoniale al momento dell’adesione alla definizione. In merito a quest’ultimo aspetto si è espressa l’agenzia delle Entrate con la risposta n. 71 del 7 marzo 2019.
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