Controlli e liti

Royalties incluse nel valore merci solo se «condizione di vendita»

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

Le royalties corrisposte dall’importatore italiano vanno sommate al valore della merce solo se il pagamento dei diritti di licenza costituisce una condizione di vendita della merce e il licenziante può esercitare un controllo sul produttore. È questa la regola ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci importate nel cosiddetto «scenario a tre parti», in cui il licenziante è un soggetto terzo rispetto al fornitore estero e all’importatore italiano . È quanto affermato dalla Ctr Emilia Romagna 994/9/2018 (presidente e relatore Moliterni), che si pone in linea con molte altre pronunce intervenute sul tema.

La vicenda origina da un accertamento dell’agenzia delle Dogane che recupera a tassazione dazi e Iva in seguito alla rettifica del valore in dogana di beni importati da una società italiana attiva nel settore calzaturiero. La società italiana importava merci prodotte da diversi fornitori localizzati in Cina e si era impegnata a versare alla casa madre tedesca un corrispettivo parametrato alle vendite effettuate in Italia. Per l’ufficio tale corrispettivo costituisce una royalty che avrebbe dovuto essere inclusa nel valore in dogana delle merci importate.

La società si oppone alla rettifica e ottiene ragione sia in primo grado che in appello. La Ctr chiarisce che, affinché le royalties possano essere incluse, è necessario che il loro pagamento sia qualificabile come «condizione di vendita» delle merci importate. Ciò avviene quando:

il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento;

il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali;

le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante (articolo 136, paragrafo 4, regolamento di esecuzione del nuovo Codice doganale 2447/2015).

Inoltre, nel caso dello «scenario a tre parti», è necessario che tali pagamenti siano richiesti da un soggetto legato al fornitore estero. Sul punto la Ctr richiama la sentenza della Corte di giustizia Ue del 9 marzo 2017 (causa C-173/15), rilevando la necessità che in seno ad un gruppo societario i diritti di licenza siano pagati ad un’impresa collegata tanto al venditore quanto all’acquirente.

Nel caso di specie la casa madre tedesca controllava la società italiana, ma non sussisteva alcun rapporto partecipativo con i fornitori cinesi. Inoltre, la concessione di licenza del marchio prevedeva solo che la casa madre tedesca svolgesse controlli di qualità sui prodotti e verificasse l’esclusiva di fabbricazione, quindi i fornitori non potevano considerarsi legati al licenziante. Da ultimo, la Ctr attribuisce rilevanza al fatto che la percentuale corrisposta alla casa madre tedesca era parametrata al solo valore delle merci importate vendute in Italia, non invece alla totalità delle merci importate.

Ctr Emilia Romagna 994/9/2018

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