Imposte

Sabatini, investimento in tempi certi

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di Alessandro Sacrestano

Tempi circoscritti per l’incentivo Sabatini legato agli investimenti materiali in tecnologie digitali , il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. Le macchine devono esssere interconnesse entro la data di richiesta della prima erogazione dell’incentivo, pena la perdita del bonus. A spiegarlo è la circolare direttoriale 95925 del ministero dello Sviluppo economico («Gazzetta Ufficiale» 187 dell’11 agosto 2017) che interviene allo scopo di integrare le indicazioni fornite con la circolare 14036 del 15 febbraio 2017 .

Con la circolare di febbraio, il ministero dello Sviluppo economico aveva delineato i criteri di accesso allo spread di contributo del 30%, a valere sulla riserva del 20% delle risorse stanziate dalla Finanziaria per il 2017. Il tutto, proprio in ossequio a quanto previsto dalla legge 232/2016 che, nel dare un preciso orientamento all’incentivo nella direzione di Industria 4.0 , ha disposto che tale riserva fosse impiegata per il sostegno agli investimenti finalizzati alla transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e l’incremento dell’innovazione e dell’efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l’innovazione di processo o di prodotto.

A tale scopo, ed in particolare per i beni indicati nell’allegato 6/A e nell’allegato 6/B della circolare 14036, la Finanziaria ha riconosciuto, come detto, un surplus di contributo del 30% rispetto a quello ordinario che, si ricorda, è fissato in misura pari all’interesse calcolato, in via convenzionale, al tasso del 2,75% su un finanziamento di cinque anni e d’importo equivalente a quello concesso da una banca o da un intermediario finanziario aderente alla convenzione con la Cassa depositi e prestiti. In definitiva, quindi, la misura del contributo maggiorato è fissata al 3,575 per cento.

Le informazioni contenute nella circolare di febbraio, in dettaglio, forniscono tutte le indicazioni a proposito delle istanze di accesso al contributo, soffermandosi anche su quelle che interessano gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

È su queste ultime che si concentra l’oggetto dell’intervento del nuovo provvedimento di prassi ministeriale. La circolare pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» l’11 agosto, infatti, ricorda che l’ammissibilità al contributo maggiorato del 3,575% delle macchine il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, opportunamente dettagliate nell’allegato 6/A della circolare 14036, è condizionata – oltre che al possesso delle caratteristiche tecniche delineate nella circolare dell’agenzia delle Entrate e del ministero dello Sviluppo economico 4/E del 30 marzo 2017, paragrafo 11.1.1 - al riscontro dei seguenti standard: a) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program; b) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.

Ebbene, illustra il ministero, l’adeguamento ai due standard evidenziati può liberamente avvenire anche in un momento successivo a quello del materiale acquisto delle macchine e, addirittura, anche in una data successiva al termine dei 12 mesi per l’ultimazione dell’investimento. Tuttavia, ed è questo il punto nodale del ragionamento, tale differimento non può andare oltre la data di richiesta di erogazione della prima quota di contributo. Insomma, la logica è quella di vincolare l’erogazione dei fondi alla materiale conclusione del processo che realizza l’adeguamento agli standard normativi.

In ogni caso, precisa ancora il ministero dello Sviluppo economico, le spese sostenute per l’adeguamento, se effettuate dopo i 12 mesi per l’ultimazione dell’investimento, non potranno essere ammesse al contributo.

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