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Sabatini-ter per il leasing in bilancio come contributo in conto impianti

Per la rilevazione contabile scelta tra metodo diretto e metodo indiretto

di Massimo Ianni

La domanda

Qual è la corretta rilevazione e collocazione in bilancio del contributo Sabatini-ter per in caso di contratto di leasing? Si tratta, in questo caso specifico, come un contributo conto interessi oppure un contributo conto impianti, come riportato nelle Faq (risposte alle domande più frequenti) del Mise anche se l’immobilizzazione è stata acquisita in leasing?

L’agevolazione denominata Sabatini-ter (introdotta dal Dl 69/2013 e rinnovata dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016) consiste in un contributo erogato a fronte dell’acquisto, con finanziamento o in leasing finanziario, di un bene strumentale nuovo.

Nel tempo, ci sono state diverse interpretazioni derivate principalmente dal fatto che l’ammontare del contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e d’importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse che varia dal 2,75% al 3,75 per cento. A dirimere i dubbi, è stato lo stesso ministero che, con la circolare direttoriale del Mise del 14036 del 15 febbraio 2017 e le Faq (risposte alle domande più frequenti) presenti sul proprio sito, ha confermato che si tratta di un contributo in conto impianti non in regime de minimis.

In definitiva, ritenere il contributo assimilabile ad un contributo in conto impianti appare ragionevole, sulla base del fatto che la quantificazione dello stesso è commisurata ad un calcolo convenzionale e non invece parametrata sull’effettivo ammontare degli interessi.

Da un punto di vista contabile, quindi, tali contributi rilevano in diminuzione del costo del bene a cui si riferiscono e, pertanto, dovranno essere ripartiti per competenza in base alla vita utile del cespite stesso.

Per la rilevazione di tali contributi, come chiarito dall’organismo italiano di contabilità, Oic 12, dall’Oic 16 e dall’Oic 24, esistono due metodi: un metodo “diretto” ed un metodo “indiretto”.

Con il primo metodo, il costo delle immobilizzazioni acquisite è ridotto di un ammontare pari al contributo (quindi, la quota annuale di ammortamento risulterà ridotta). Con il secondo metodo (preferito), si rileverà l’intero costo dell’immobilizzazione acquisita ed il contributo verrà imputato nel conto economico attraverso il sistema dei risconti.

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