Controlli e liti

Saldo e stralcio, l’erede estingue il debito anche per i coobbligati

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di Luigi Lovecchio


In presenza di più eredi del debitore, è sufficiente che uno solo di essi presenti il requisito del valore Isee non superiore a 20mila euro perché la definizione derivante dal saldo e stralcio estingua l’obbligazione di tutti gli altri. Il debito tributario delle società di persone per imposte non versate non può invece essere oggetto di stralcio da parte del socio, poiché quest’ultimo riveste la posizione di coobbligato in via sussidiaria rispetto alla società. Al contrario, i debiti per Irpef derivanti anche da quote di partecipazione in società di persone possono senz’altro essere definiti con i benefici di legge. La circolare 8/E/2019 delle Entrate ( clicca qui per consultarla ) fa il punto sulla super rottamazione degli affidamenti, prevista nell’articolo 1, commi da 184 a 198 della legge n. 145/2018, in scadenza alla fine del mese.

Va innanzitutto ricordato che della procedura in esame possono beneficiare unicamente le persone fisiche, limitatamente ai debiti derivanti da imposte dichiarate e non versate, liquidate ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972. A questi si aggiungono i contributi non versati alle gestioni Inps dei lavoratori autonomi, non derivanti da attività di accertamento. Deve inoltre trattarsi di carichi affidati all’agente della riscossione al 31 dicembre 2017.

L’accesso alla definizione richiede una situazione di difficoltà economica, comprovata dal valore Isee del nucleo familiare del debitore che non deve essere maggiore di 20mila euro. Sono altresì ammesse, a prescindere dal valore Isee, le persone fisiche che hanno in corso la liquidazione dei beni nell’ambito della procedura di esdebitazione.
Il documento di prassi prende in esame tra l’altro il caso degli eredi del debitore. Premesso che in questi casi opera l’annullamento ope legis del carico sanzionatorio, le Entrate ricordano che tra gli eredi vi è coobbligazione solidale relativamente ai debiti del cuius, ex articolo 65 del Dpr 600/1973. Ne consegue che basta che uno degli eredi possegga il requisito dell’Isee e porti quindi a termine lo stralcio affinché tutti gli altri possano beneficiare della falcidia così ottenuta.

La situazione è diversa nel caso dei soci di società di persone. Il socio è infatti illimitatamente responsabile delle obbligazioni della società in via sussidiaria e non in via paritetica. Ciò comporta che le imposte non versate dalla società non possono essere incluse nella domanda di sanatoria del socio. Nessun problema invece per il debito Irpef del socio che includa anche l’imposta non versata sul reddito di partecipazione imputato dalla società.
La circolare conferma tra l’altro che l’agente della riscossione converte d’ufficio in istanza di rottamazione ter le domande di stralcio presentate da persone fisiche che difettassero di taluni dei requisiti di legge (ad esempio valore Isee e/o natura del debito).

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