Imposte

Saldo Iva, maggiorazione sulla quota di debito non compensata

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

È possibile versare il saldo Iva 2016, scaturente dalla dichiarazione annuale, entro il prossimo 31 luglio, maggiorando ulteriormente dello 0,40 per cento l’importo dovuto al 30 giugno 2017. La stessa regola vale per i soggetti con esercizio (ai fini delle dirette) non coincidente con l’anno solare.

Sono questi due dei principali chiarimenti contenuti nella risoluzione 73/E/2017 . Il documento chiarisce che è possibile rinviare ulteriormente al 30 luglio (nel 2017, al 31 luglio perché il 30 cade di domenica) l’importo già differito al 30 giugno, rispetto all’originaria scadenza del 16 marzo. Sul punto era sorto un dubbio a fronte della rimodulazione dei termini di versamento operata dall’articolo 7-quater del Dl 193/2016.

L’intervento normativo ha ridefinito i termini per il versamento del saldo Iva con il fine di eliminare i riferimenti alla dichiarazione unificata venuta meno a partire dal 2017.
La risoluzione 73/E/2017 chiarisce che una lettura sistematica e coordinata delle norme consente di ammettere l’ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al termine (30 luglio) fissato dal comma 2 dell’articolo 17 del Dpr 435 del 2001, seppur non espressamente richiamato dai citati articoli 6 e 7, e non solo, pertanto, al termine (30 giugno) stabilito dal richiamato comma 1 dell’articolo 17.

Il versamento a luglio
Di conseguenza il versamento del saldo Iva - dovuto nel caso in cui il relativo importo superi 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione) - può essere effettuato al 16 marzo senza maggiorazione oppure differito:
1) al 30 giugno, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;

2) al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno gli ulteriori interessi dello 0,40 per cento.

Queste regole risultano applicabili anche per i contribuenti che approvano i bilanci nel maggior termine di 180 giorni. Per tali soggetti a regime non risulta più possibile, dunque, versare il saldo Iva entro il 16 luglio con la maggiorazione dell’1,60% o entro il 20 agosto con un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%, come consentito con riferimento al saldo 2015.
In definitiva, entro il prossimo 31 luglio i contribuenti potranno versare il saldo applicando, sulla somma dovuta al 30 giugno, comprensiva della maggiorazione dell’1,60% (ovvero lo 0,40% per ogni mese o frazione di differimento rispetto al 16 marzo), l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% ai sensi del citato articolo 17, comma 2.
Un contribuente con un saldo Iva 2016 a debito per 10mila euro ha dunque potuto scegliere se versare 10mila euro entro il 16 marzo senza alcuna maggiorazione oppure 10.160 euro entro il 30 giugno con la maggiorazione dell’1,60% o, infine, 10.200,64 euro entro il 31 luglio con l’ulteriore aggravio dello 0,40 per cento.

Compensazione e rateazione
Secondo quanto ribadito nella risoluzione, nel caso in cui il contribuente effettui il versamento del saldo Iva utilizzando parzialmente in compensazione importi a credito, la maggiorazione dello 0,40% deve essere applicata solo sulla parte di debito da versare in quanto non compensata, nonostante tale precisazione non sia più riprodotta nella modulistica di riferimento.
Per chi decide di versare al 30 luglio è ancora ammessa, inoltre, la possibilità di rateizzare il saldo Iva dovuto, iniziando la rateazione a decorrere da detto ultimo termine.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 73/E/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©