Imposte

Saldo Iva al traguardo, poi si versa con la maggiorazione

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di Michele Brusaterra

Arriva al traguardo il 16 marzo il versamento del “saldo” Iva, la prima delle scadenze di pagamento derivanti da dichiarazione annuale con riferimento all’anno in corso.
La data del 16 marzo è sempre stata collegata al versamento del così detto saldo Iva, scaturente dalla dichiarazione annuale.

Per i soggetti con liquidazioni periodiche trimestrali si tratta, in realtà, del versamento relativo al quarto trimestre, che deve anche tenere conto dell’eventuale acconto pagato entro il 28 dicembre dell’anno precedente.


Per i soggetti che, invece, liquidano l'imposta con cadenza mensile, la dichiarazione dovrebbe risultare con nulla da versare o con un saldo a credito del contribuente, visto che la liquidazione del mese di dicembre è già avvenuta entro il 16 di gennaio.


Purtuttavia, ma questo vale per tutti i contribuenti, siano essi mensili che trimestrali, la dichiarazione potrebbe evidenziare comunque un saldo da versare (o un minore credito), qualora in sede dichiarativa si siano effettuate rettifiche Iva, in base a quanto disposto dall'articolo 19-bis2 del Dpr 633 del 1972, ovvero si sia determinato il definitivo pro-rata di detraibilità, per i soggetti che esercitano anche attività esenti dall'imposta sul valore aggiunto.


Per quanto concerne le rettifiche, la norma Iva prevede che in caso di cambiamento dell'attività o di destinazione del bene acquisito per finalità diverse da quelle che originariamente avevano portato a detrarre totalmente l’Iva, l’imposta debba essere recuperata, un quinto all’anno o un decimo all’anno (per gli immobili) della differenza tra Iva detratta e Iva che avrebbe potuto essere detratta, proprio attraverso la dichiarazione Iva annuale.


Per quanto concerne il pro-rata, i soggetti passivi d’imposta possono detrarre l’Iva assolta sugli acquisti solo in proporzione alle operazioni imponibili e assimilate effettuate rispetto a quelle complessivamente poste in essere. In presenza, quindi, di operazioni esenti la detrazione dell’Iva sugli acquisti subisce un limite che prende il nome di pro-rata. Mentre, però, durante l’anno viene utilizzato il pro-rata provvisorio, la definitiva detraibilità viene calcolata proprio con la dichiarazione Iva annuale.


Per quanto concerne la dichiarazione Iva annuale 2017, relativa al 2016, è bene ricordare che essa doveva essere presentata entro la fine del mese di febbraio, essendo venuto definitivamente a finire il concetto di “modello unico” che ci aveva accompagnato negli anni.


Sul fronte del versamento, esso può essere effettuato, anche rateizzato, sia per quanto riguarda i contribuenti mensili che quelli trimestrali, anche oltre la data del 16 marzo e più precisamente entro il termine previsto dall’articolo 17, primo comma del Dpr 435 del 2001, ossia entro il 30 giugno, per quanto concerne i soggetti che devono versare l’Irpef, ed entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per quanto concerne i soggetti Ires, maggiorando l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla data del 16 marzo, a titolo di interessi.

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