Imposte

Salvi i vecchi pagamenti «irregolari»

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di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

I comportamenti non in linea con i chiarimenti della circolare 27/E/2017 dell’agenzia delle Entrate sullo split payment non saranno sanzionati, sempre che l’imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare. Dal 7 novembre, invece, eventuali errori dovranno essere regolarizzati. Tollerate anche le note di variazione in diminuzione con applicazione dello split payment anche se riferite a operazioni a cui erano state applicate le regole ordinarie.

La fase di prima applicazione del meccanismo dello split payment, a fronte dell’ampliamento della platea di soggetti interessati operata dal decreto legge 50/2017, non è risultata particolarmente agevole. La conferma viene, innanzitutto, dai molteplici interventi correttivi apportati sugli elenchi contenenti i soggetti coinvolti, l’ultimo del 31 ottobre scorso.

L’incertezza nell’applicazione della norma ha indotto l’agenzia delle Entrate, in base ai principi dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), a fare salvi i comportamenti non coerenti con i chiarimenti forniti.

Si tratta, in particolare, delle fatture emesse con Iva “ordinaria” verso i soggetti inclusi negli elenchi dal 1° luglio 2017. Analogamente, sono salve le fatture erroneamente emesse in regime di split payment entro il 31 ottobre (data di pubblicazione dell’ultimo aggiornamento) nei confronti di soggetti non inclusi negli elenchi.

Resta inteso che la sanatoria vale a condizione dell’avvenuto assolvimento dell’imposta, seppur in modo irregolare.

Diversamente, le fatture errate emesse a partire dal 7 novembre dovranno essere oggetto di regolarizzazione mediante emissione di nota di variazione in diminuzione e di un nuovo documento corretto.

In caso di più errori nei confronti dello stesso soggetto, è possibile emettere un’unica nota di variazione in diminuzione nella quale indicare puntualmente il riferimento a tutti i documenti oggetto di rettifica.

Per quanto riguarda l’emissione di note di variazione in diminuzione, non dovute a regolarizzazione, le Entrate hanno confermato le precisazioni fornite con la circolare 15/E/2015:

• se la variazione è riferita a un’operazione in split payment, si applica sempre lo stesso regime;

• se la variazione riguarda una fattura emessa prima dell’entrata in vigore dello split payment, alla stessa si applicano le regole ordinarie.

Tuttavia, in questo secondo caso, in un’ottica di semplificazione, l’agenzia delle Entrate considera possibile gestire la nota di variazione in split payment, anche se relativa a un’operazione con Iva ordinaria.

Resta invece fermo che se la variazione da operare è in aumento troverà sempre applicazione la scissione dei pagamenti.

Al pari di quanto previsto per le fatture, anche le note di variazione per le quali si applica il meccanismo dello split payment devono recare la dicitura obbligatoria che si tratta di operazione effettuata in regime di «scissione dei pagamenti» o «split payment», oltre alla facoltativa, ma opportuna, indicazione della norma di riferimento, l’articolo 17-ter del Dpr 633/1972.

La mancata indicazione della dicitura che attesta la natura dell’operazione comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 471/1997, da 1.000 a 8.000 euro.

Infine, il paragrafo 10 della circolare 27/E/2017 ricorda che non è applicabile alcuna sanzione nell’ipotesi in cui il fornitore si sia attenuto alle indicazioni fornite dalla Pa, relativamente agli acquisti promiscui di prestazioni soggette a reverse charge e che consistono nell’individuazione della quota riferibile all’attività commerciale e a quella istituzionale.

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