Controlli e liti

Sanabili anche i ruoli costituiti da sole sanzioni

di Luigi Lovecchio

Sono definibili anche gli affidamenti costituiti da sole sanzioni. Rientrano nel perimetro temporale della sanatoria tutte le trasmissioni materialmente avvenute entro il 31 dicembre 2016, a prescindere dalla data di formale presa in carico delle stesse da parte dell'agente della riscossione. La possibilità di non versare la rata di luglio e di riprendere i pagamenti del precedente piano di rientro dovrebbe valere solo per le dilazioni in essere al 24 ottobre 2016.

Sono alcuni dei principali chiarimenti contenuti nella circolare n. 2 con cui l'agenzia delle Entrate ha illustrato i contenuti della definizione agevolata di cui all'articolo 6 del Dl 193/2016.

Sotto il profilo dell’individuazione degli elementi essenziali della rottamazione, la circolare, ricordando la possibilità di definire anche solo parzialmente gli affidamenti a Equitalia, ha precisato cosa si intende per singolo “carico” affidato, che costituisce l'unità indivisibile della rottamazione. Si tratta della partita di ruolo derivante normalmente da un atto impositivo dell'Ufficio (avviso di accertamento o cartella di pagamento), recante anche una pluralità di codici tributo. Non è dunque possibile scindere i rilievi contestati in un unico atto di accertamento, anche se riferiti a tributi diversi.

In punto di affidamenti rottamabili, le Entrate offrono una interpretazione estensiva della norma, rispetto alla lettura proposta da Equitalia. Si sostiene infatti che non rileva la data di avvenuta consegna del ruolo, individuata ai sensi dell'articolo 4 del Dm 321/1999. Ciò che conta è la materiale “uscita” della pretesa dalla disponibilità dell'agenzia delle Entrate. Vengono in questo modo rimessi in gioco tutti gli affidamenti eseguiti nella seconda metà di dicembre 2016.

Dal lato delle pretese definibili, del tutto correttamente le Entrate confermano che vi rientrano anche quelle aventi esclusivo contenuto sanzionatorio (quali le sanzioni comminate dal 2007 agli intermediari abilitati) in assenza di espresse esclusioni rinvenibili nella norma di riferimento. Ne consegue che in questo caso, la sanatoria avviene sostanzialmente a costo zero.

Una precisazione restrittiva, anche questa in apparente contrasto con le indicazioni di Equitalia, riguarda la facoltà di non pagare la rata di luglio e di riprendere la dilazione pregressa. Sembra che nell'opinione del Fisco ciò sia ammesso solo per le dilazioni in corso al 24 ottobre 2016, mentre secondo Equitalia tale possibilità è consentita anche per quelle ottenute entro la fine di marzo.

In merito alle implicazioni sui giudizi in corso, le Entrate ribadiscono che se l'affidamento non comprende l'intera pretesa in contestazione, la lite prosegue per la differenza. In caso di richiesta di differimento di udienza da parte del contribuente, giustificata dalla valutazione se aderire o meno alla definizione, gli uffici sono invitati a non opporsi, a meno che la stessa non appaia chiaramente dilatoria (ad esempio perché si tratta di pretese non definibili). L'impegno a rinunciare ai giudizi in corso non coincide inoltre con l'istituto della rinuncia al ricorso. L'estinzione della controversia deve quindi confluire in una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Sembra inoltre corretto ritenere che l'abbandono della lite consegua unicamente al perfezionamento della definizione che avviene solo con il tempestivo e integrale pagamento delle somme dovute. Ciò è chiaramente desumibile, tra l'altro, dal punto del documento di prassi in cui si afferma che la definizione è comunque valida se il debitore ha pagato tutto per tempo, anche se erroneamente non ha barrato la casella con l'impegno alla rinuncia.

Agenzia delle Entrate, circolare 2/E/2017

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