Finanza

Sanatoria ex lege per l’errata qualificazione

Fuori dalle ipotesi di dolo basta versare i crediti compensati senza sanzione

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di Laura Ambrosi

Il decreto fiscale (dl 146/2021) ha introdotto una sanatoria per l’indebita fruizione dei crediti di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo. La norma consente il versamento, senza interessi e sanzioni, dei crediti compensati, maturati nei periodi di imposta dal 2014 al 2019. La sanatoria riguarda le spese realmente sostenute, anche se non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili rispetto ai requisiti normativi.

È altresì consentita se l’indebita compensazione è conseguenza di errori commessi nella quantificazione o nell’individuazione delle spese rispetto alla media storica di riferimento. Sono però espressamente esclusi i crediti conseguenti a condotte fraudolente, a fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, all’utilizzo di documenti falsi o relativi ad operazioni inesistenti.

I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta devono inviare richiesta all’agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il credito deve essere riversato, senza possibilità di compensazione, entro il 16 dicembre 2022 o in unica soluzione ovvero in tre rate annuali di pari importo (16/12/2022, 16/12/2023 e 16/12/2024). In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale.

I contribuenti che hanno già ricevuto l’atto impositivo per il recupero del credito non potranno accedere alla rateazione e quindi il pagamento dovrà avvenire integralmente entro il 16/12/2022, ovviamente sempre senza interessi e sanzioni. L’adesione alla sanatoria dei crediti di imposta ricerca e sviluppo mediante riversamento di quanto indebitamente utilizzato causa di esclusione della punibilità del reato di indebita compensazione.

Si ricorda a questo proposito che l’articolo 10 quater del dlgs 74/2000 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro; con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

La sanatoria presenta ancora troppe criticità. Prima tra tutte, la mancanza di un coordinamento sui pagamenti effettuati nelle more dell’eventuale giudizio pendente o dell’assenza di una sospensione dei termini di impugnazione nelle more della presentazione della domanda.

Così come è assente qualunque disposizione per la gestione dei procedimenti penali in corso e per le notizie di reato già trasmesse. Queste e molte altre perplessità se non risolte in breve, rischiano di rendere non appetibile la procedura.

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