Il CommentoControlli e liti

Sanatoria liti in Cassazione ingiusta se le Corti restano senza personale

di Enrico De Mita

La riforma tributaria entrata in vigore lo scorso 16 settembre (legge 130/2022) è stata affrontata in una serie di contributi che hanno evidenziato la necessità di apportare immediati correttivi. Un dato concreto prescinde dalle legittime opinioni divergenti: perché ci sia il processo tributario, debbono esserci giudici tributari e organici al completo, ivi incluso il personale di segreteria. Sono le persone che danno sostanza alle riforme. E non viceversa.

L’impresa-Italia non può concedersi verifiche tributarie sommarie e un contenzioso tributario inefficiente per l'inadeguatezza degli organici, prima ancora che inefficace negli esiti.

A fronte di una carenza strutturale conclamata negli organici, le riforme possono ben poco.

Assistiamo ad un proliferare di termini che nessuno rispetterà mai. Si veda la riforma del processo civile che dovrebbe entrare in vigore a giugno. Sappiamo che un termine è serio e incide sulla definizione delle controversie solo se è perentorio, non solo per la parte, ma anche per il giudice. In mancanza, il termine esprime solo un indirizzo che si traduce spesso in emergenza irrisolta, complessità intatta e insolubile.

Termini perentori per i giudici potranno esserci solo ad organici completi e funzionanti. Questa è la vera sfida del legislatore. Gli interventi estetici di riforma non possono produrre alcun progresso.

Il condono fiscale - o come si voglia chiamare una qualsiasi forma di concordato legale o definizione agevolata - è un modo per definire l'imponibile che si avverte come non intollerabile dal punto di vista dei principi costituzionali specialmente quando si passa da un regime ad un altro (le ridette “riforme”) e si vogliono eliminare le liti pendenti o ancora possibili, assicurando, nel contempo, un certo prevedibile gettito allo Stato, anche sconfitto nel merito.

Come noto, l'articolo 5 della legge 130/2022 ha previsto la definizione agevolata dei giudizi tributari, di cui sia parte l'agenzia delle Entrate, pendenti innanzi alla Corte di cassazione al 16 settembre 2022, pagando una frazione della sola imposta accertata.

Il contribuente vittorioso in entrambi i giudizi di merito (cosiddetta doppia conforme) di valore fino a 100mila euro, entro il prossimo 16 gennaio 2023, potrà presentare domanda di definizione agevolata della lite pagando il 5% del valore riferito al ricorso introduttivo originario.

Al contrario, se il contribuente è risultato vittorioso in un solo grado, cambiano lite definibile e frazione da pagare: la lite non deve essere di valore superiore a 50mila euro e la somma da pagare è il 20% del valore riferito nel ricorso introduttivo originario e non nel ricorso per cassazione.

Da simile sanatoria sono escluse le controversie riguardanti risorse proprie tradizionali, l'Iva riscossa all'importazione, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Sono, altresì, esclusi i ricorsi del contribuente soccombente in entrambi i precedenti gradi di giudizio.

Quest'ultima esclusione rende la misura di una sorta di premialità del buon esito di almeno un grado del giudizio di merito. Nel caso di doppia conforme, il contenzioso è stato alimentato, in Cassazione, dall'agenzia delle Entrate; pertanto il provvedimento impone al contribuente un pagamento a fronte di un contenzioso cui non ha dato causa nel grado di legittimità e che ha visto la pretesa tributaria totalmente annullata per ben due giudizi.

La definizione agevolata proposta sostituisce la sentenza.

L'imponibile viene definito con una riduzione automatica, stabilita dalla legge con riguardo all'ultimo atto d'accertamento o irrogazione sanzioni non definitivo intervenuto, alla stessa stregua di un condono.

Abbiamo evidenziato i plurimi profili che rendono la legge 130/2022 meritevole di decisivi miglioramenti: organici delle Corti di giustizia tributaria, autonomia dei giudici dal Mef, mediazione, testimonianza.

La previsione di questo nuovo, sia pur limitato, concordato legale, motivato dalla falcidia dei giudizi pendenti, restituisce l'alternativa tra pagamento e negazione di giustizia, palese nel caso della doppia conforme.

Il male minore sembra sempre essere il pagamento anche per il contribuente che ha visto pienamente riconosciute le sue ragioni di opposizione. In questo caso, la definizione agevolata diventa strumentale ad una strategia dell'agenzia delle Entrate di far pendere un giudizio, spesso sapendo che la sua pretesa non ha fondamento, ma che un parziale recupero potrà essere offerto da norme come quella in commento.

La non-soluzione prescelta dal legislatore invoca il rafforzamento del sistema sul piano degli organici. Il processo tributario deve rispettare tempi in linea con le istanze europee.

Dinanzi a simili deviazioni normative, si pone la certezza di un pagamento di una frazione dell'imposta per sciogliere l'incertezza di una giustizia lenta e funzionalmente inadeguata. Quest'ultima rimane un costo intollerabile per i contribuenti, anche vittoriosi. Salutare come provvidenziale l'ennesima sanatoria rende la misura di questa intollerabilità, anzitutto sul piano dei principi costituzionali.

ha collaborato Francesco Cesare Palermo