Sanatoria liti pendenti, pronto il modello: sì alla compensazione
Il pagamento della definizione delle liti pendenti può avvenire anche mediante compensazione. Dalle somme necessarie per chiudere la lite è possibile scomputare tutti gli importi versati a titolo di iscrizione a ruolo provvisoria e quindi anche le sanzioni e interessi già corrisposti, con la sola esclusione dell’aggio della riscossione e delle spese di notifica. È quanto emerge dal provvedimento delle Entrate di ieri che approva il modello di domanda di definizione delle liti e delle relative istruzioni.
Può partire così il nuovo istituto per il quale, da alcuni mesi dall’entrata in vigore del decreto e della sua successiva conversione, si era in attesa di istruzioni da parte delle Entrate. Non vi è dubbio che questi chiarimenti rendono verosimilmente più appetibile l’adesione alla definizione.
La domanda si compone del frontespizio e delle sezioni per i dati necessari a identificare il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado o che è subentrato. Occorre poi indicare i dati necessari a individuare la controversia pendente oggetto di definizione, i riferimenti dell’atto impugnato e le somme dovute. Viene poi chiarito che il provvedimento da definire (e quindi le somme lorde da versare) è quello oggetto di impugnazione considerando però eventuali annullamenti parziali.
Dalle istruzioni e dall’istanza sembra emergere, ancorché in nessun punto sia specificamente chiarito, la possibilità di decurtare dalle somme dovute per la definizione tutti gli importi già corrisposti a seguito di iscrizioni a ruolo provvisorie relative al procedimento del quale si chiede la definizione. Ne consegue che è possibile scomputare tutte le imposte, le sanzioni e gli interessi versati in pendenza di giudizio. Restano escluse le somme spettanti all’Agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica, anche se pagate in via provvisoria.
Si ritiene che nonostante lo scomputo delle sanzioni non sia espressamente menzionato, il ripetuto riferimento delle istruzioni a «tutte le somme versate» con la specifica indicazione di quelle escluse (aggi, spese di notifica eccetera) consenta abbastanza agevolmente di ritenere decurtabili anche le sanzioni. Tale interpretazione, peraltro, è coerente con quanto chiarito dall’Agenzia in occasione dei medesimi istituti di definizione in vigore negli scorsi anni. Da precisare poi che nell’ipotesi in cui parte dell’atto sia divenuto definitivo per acquiescenza o a seguito di sentenza passata in giudicato le somme riferibili a tale parte non sono scomputabili.
Se il contribuente ha aderito alla rottamazione, le istruzioni, riprendendo il testo normativo, fanno riferimento «agli importi dovuti». Pertanto occorre indicare (e quindi scomputare) il totale delle somme dovute (versate e da versare) all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi.
Una volta così determinato l’importo netto dovuto, il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure in massimo tre rate, solo a condizione che gli importi da versare complessivamente superino 2mila euro. Nel caso di pagamento in 3 rate, la seconda rata, pari al 40%, deve essere versata entro il 30 novembre 2017 e la terza rata, nella misura del residuo 20%, entro il 2 luglio 2018.
In caso di pagamento in due rate, la seconda ed ultima rata, pari al 60%, deve essere versata entro il 30 novembre 2017. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017.
Da salutare con favore, infine, la possibilità di compensare con crediti le somme dovute. La definizione si perfeziona col pagamento integrale dell’importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il 2 ottobre 2017 in via telematica.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 140316 del 21 luglio 2017
Modello per la definizione agevolata delle liti pendenti
Istruzione per la compilazione del modello per la definizione agevolata delle liti pendenti